Art. 41 Esercizio della professione. Sostituzione dell'art. 115 della l.r. 86/2016 1. L'art. 115 della l.r. 86/2016 e' sostituito dal seguente: «Art. 115 (Esercizio della professione). - 1. Nelle more della definizione da parte dello Stato dei requisiti per lo svolgimento della professione di accompagnatore turistico, per l'esercizio della stessa e' necessario il possesso dei seguenti requisiti: a) uno tra i seguenti requisiti di istruzione e formazione: 1) uno dei titoli di studio indicati nel regolamento e superamento dell'esame di cui all'art. 117; 2) abilitazione all'esercizio della professione conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale e il superamento dell'esame di cui all'art. 117; 3) abilitazione all'esercizio della professione conseguita in altra regione; b) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena e' stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. 2. L'esercizio della professione di accompagnatore turistico e' soggetto a SCIA da presentarsi, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l'attivita'. 3. Il comune, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede, ai fini della tutela dell'utente, al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografi a secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale. 4. La cessazione dell'attivita' di accompagnatore turistico e' soggetta a comunicazione da presentare allo SUAP a cui e' stata presentata la SCIA. 5. L'esercizio della professione da parte dei cittadini di altri stati membri dell'Unione europea e' soggetto alle disposizioni di cui al d.lgs. 206/2007.».