Art. 43 Definizione dell'attivita' di guida ambientale. Sostituzione dell'art. 122 della l.r. 86/2016 1. L'art. 122 della l.r. 86/2016 e' sostituito dal seguente: «Art. 122 (Definizione dell'attivita' di guida ambientale). - 1. Nell'ambito della definizione delle professioni turistiche di cui all'art. 6 del d.lgs. 79/2011 e nelle more della definizione da parte dello Stato del relativo profilo professionale, e' guida ambientale chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica, nella visita di ambienti naturali, anche antropizzati, di musei eco-ambientali, allo scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali, le attrattive paesaggistiche, e di fornire, inoltre, elementi di educazione ambientale. Sono esclusi i percorsi che richiedono comunque l'uso di attrezzature e di tecniche alpinistiche. 2. Con il regolamento sono individuate le articolazioni della professione. 3. Le guide ambientali collaborano: a) con la Regione, gli enti locali e gli enti parco regionali, per la difesa e la tutela degli ambienti naturali, in special modo per il mantenimento della rete escursionistica della Toscana di cui alla legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attivita' escursionistiche); b) con le istituzioni scolastiche, per affiancare il corpo insegnante nelle iniziative e nei programmi di educazione ambientale.».