Art. 43 
 
           Definizione dell'attivita' di guida ambientale. 
            Sostituzione dell'art. 122 della l.r. 86/2016 
 
  1. L'art. 122 della l.r. 86/2016 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 122 (Definizione dell'attivita' di guida ambientale). -  1.
Nell'ambito della definizione delle  professioni  turistiche  di  cui
all'art. 6 del d.lgs. 79/2011 e nelle more della definizione da parte
dello Stato del relativo profilo professionale, e'  guida  ambientale
chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi assicurando
la necessaria assistenza tecnica, nella visita di ambienti  naturali,
anche  antropizzati,  di  musei   eco-ambientali,   allo   scopo   di
illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i  rapporti  ecologici,
il legame con la storia e  le  tradizioni  culturali,  le  attrattive
paesaggistiche,  e  di  fornire,  inoltre,  elementi  di   educazione
ambientale. Sono esclusi i percorsi che richiedono comunque l'uso  di
attrezzature e di tecniche alpinistiche. 
  2. Con il  regolamento  sono  individuate  le  articolazioni  della
professione. 
  3. Le guide ambientali collaborano: 
    a) con la Regione, gli enti locali e gli  enti  parco  regionali,
per la difesa e la tutela degli ambienti naturali,  in  special  modo
per il mantenimento della rete escursionistica della Toscana  di  cui
alla legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della
Toscana e disciplina delle attivita' escursionistiche); 
    b) con  le  istituzioni  scolastiche,  per  affiancare  il  corpo
insegnante  nelle  iniziative   e   nei   programmi   di   educazione
ambientale.».