Art. 44 Esercizio della professione. Sostituzione dell'art. 123 della l.r. 86/2016 1. L'art. 123 della l.r. 86/2016 e' sostituito dal seguente: «Art. 123 (Esercizio della professione). - 1. Nelle more della definizione da parte dello Stato dei requisiti per l'esercizio della professione di guida ambientale, per l'esercizio della stessa e' necessario il possesso dei seguenti requisiti: a) uno tra i seguenti requisiti di istruzione e formazione: 1) diploma di scuola secondaria di secondo grado, tra quelli indicati nel regolamento, frequenza dei corsi di qualificazione professionale e superamento dell'esame di cui all'art. 125; 2) titolo di studio universitario, tra quelli indicati nel regolamento, e superamento dell'esame di cui all'art. 125; 3) abilitazione all'esercizio della professione conseguita in altra regione; b) idoneita' psico-fisica all'esercizio della professione attestata da certificato rilasciato dalla azienda unita' sanitaria locale del comune di residenza; c) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena e' stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. 2. L'esercizio della professione di guida ambientale e' soggetto a SCIA da presentarsi, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l'attivita'. 3. Il comune, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede, ai fini della tutela dell'utente, al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura della giunta regionale. 4. L'esercizio della professione da parte dei cittadini di altri stati membri dell'Unione europea e' soggetto alle disposizioni di cui al d.lgs. 206/2007. 5. La guida ambientale e' obbligata alla stipula di una polizza assicurativa di responsabilita' civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle visite, con massimale non inferiore a quello stabilito con deliberazione della giunta regionale, da approvarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo.».