Art. 44 
 
                    Esercizio della professione. 
            Sostituzione dell'art. 123 della l.r. 86/2016 
 
  1. L'art. 123 della l.r. 86/2016 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 123 (Esercizio della professione). - 1.  Nelle  more  della
definizione da parte dello Stato dei requisiti per l'esercizio  della
professione di guida ambientale,  per  l'esercizio  della  stessa  e'
necessario il possesso dei seguenti requisiti: a) uno tra i  seguenti
requisiti di istruzione e formazione: 1) diploma di scuola secondaria
di secondo grado, tra quelli indicati nel regolamento, frequenza  dei
corsi di qualificazione professionale e superamento dell'esame di cui
all'art. 125; 2) titolo di studio universitario, tra quelli  indicati
nel regolamento, e superamento dell'esame di  cui  all'art.  125;  3)
abilitazione all'esercizio  della  professione  conseguita  in  altra
regione; b) idoneita' psico-fisica  all'esercizio  della  professione
attestata da certificato rilasciato dalla  azienda  unita'  sanitaria
locale del comune di residenza; c) assenza di condanne  con  sentenza
passata in giudicato che comportino l'interdizione, anche temporanea,
dall'esercizio  della  professione,  salvo  che  sia  intervenuta  la
riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in  cui  la
pena e' stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato,  sia
stata concessa la sospensione condizionale della pena. 
  2. L'esercizio della professione di guida ambientale e' soggetto  a
SCIA da presentarsi, esclusivamente  in  via  telematica,  allo  SUAP
competente  per  il  territorio  nel  quale   si   intende   iniziare
l'attivita'. 
  3. Il comune, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti  di
legge, provvede, ai fini della tutela dell'utente, al rilascio di una
tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello  indicato
dal dirigente della competente struttura della giunta regionale. 
  4. L'esercizio della professione da parte dei  cittadini  di  altri
stati membri dell'Unione europea e' soggetto alle disposizioni di cui
al d.lgs. 206/2007. 
  5. La guida ambientale e' obbligata alla  stipula  di  una  polizza
assicurativa  di  responsabilita'  civile  a  copertura  dei   rischi
derivanti  alle  persone  dalla  partecipazione  alle   visite,   con
massimale non inferiore a quello stabilito  con  deliberazione  della
giunta regionale, da approvarsi entro centottanta giorni dall'entrata
in vigore del presente articolo.».