Art. 45 
 
                     Norme transitorie e finali. 
              Modifiche all'art. 159 della l.r. 86/2016 
 
  1. La rubrica dell'art. 159 della l.r. 86/2016 e' sostituita  dalla
seguente: «Norme transitorie e finali». 
  2. Dopo il comma 1-bis dell'art. 159 della l.r. 86/2016 e' aggiunto
il seguente: 
    «1-ter. Sono fatte salve le autorizzazioni gia'  rilasciate  alla
data di entrata in vigore della legge regionale 23 marzo 2000, n.  42
(Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo), in assenza
dei requisiti di cui all'art. 34-bis, comma 3, lettere b), c)  e  d),
della medesima legge.». 
  3. Dopo il comma 1-ter dell'art. 159 della l.r. 86/2016 e' aggiunto
il seguente: 
    «1-quater. Fino all'entrata in vigore del  regolamento,  ai  fini
dell'accesso  all'esame  per  lo  svolgimento  della  professione  di
accompagnatore turistico e' richiesto il possesso di uno dei seguenti
titoli: 
      a) diploma di maturita' di istituto tecnico o professionale per
il turismo; 
      b) diploma di liceo linguistico; 
      c) diploma  di  laurea  in  economia  e  gestione  dei  servizi
turistici; 
      d) diploma di laurea in lingue; 
      e) diploma di istituto superiore per interpreti e traduttori  o
laurea in scienze della mediazione linguistica; 
      f) diploma di laurea in lettere.».