Art. 45 Norme transitorie e finali. Modifiche all'art. 159 della l.r. 86/2016 1. La rubrica dell'art. 159 della l.r. 86/2016 e' sostituita dalla seguente: «Norme transitorie e finali». 2. Dopo il comma 1-bis dell'art. 159 della l.r. 86/2016 e' aggiunto il seguente: «1-ter. Sono fatte salve le autorizzazioni gia' rilasciate alla data di entrata in vigore della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo), in assenza dei requisiti di cui all'art. 34-bis, comma 3, lettere b), c) e d), della medesima legge.». 3. Dopo il comma 1-ter dell'art. 159 della l.r. 86/2016 e' aggiunto il seguente: «1-quater. Fino all'entrata in vigore del regolamento, ai fini dell'accesso all'esame per lo svolgimento della professione di accompagnatore turistico e' richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli: a) diploma di maturita' di istituto tecnico o professionale per il turismo; b) diploma di liceo linguistico; c) diploma di laurea in economia e gestione dei servizi turistici; d) diploma di laurea in lingue; e) diploma di istituto superiore per interpreti e traduttori o laurea in scienze della mediazione linguistica; f) diploma di laurea in lettere.».