Art. 46 Disposizioni transitorie per l'abilitazione alla professione di guida turistica. Inserimento dell'art. 159-bis nella l.r. 86/2016 1. Dopo l'art. 159 della l.r. 86/2016 e' inserito il seguente: «Art. 159-bis (Disposizioni transitorie per l'abilitazione alla professione di guida turistica). - 1. I corsi di formazione professionale per guida turistica e gli esami di abilitazione previsti alla conclusione di tali corsi sono sospesi fino alla definizione a livello nazionale del profilo professionale di guida turistica e dei relativi requisiti di accesso e, comunque, non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente articolo. 2. Sono organizzate periodiche sessioni di esami per le guide turistiche che richiedono l'integrazione dell'abilitazione professionale ai sensi dell'art. 109. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai corsi di formazione in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente articolo, alle sessioni di esame relative ai medesimi corsi, nonche' a quelle relative ai corsi di formazione conclusi e agli esami in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente articolo.». La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 18 maggio 2018 ROSSI (Omissis).