Art. 46 
 
Disposizioni transitorie per l'abilitazione alla professione di guida
                             turistica. 
          Inserimento dell'art. 159-bis nella l.r. 86/2016 
 
  1. Dopo l'art. 159 della l.r. 86/2016 e' inserito il seguente: 
    «Art. 159-bis (Disposizioni transitorie per  l'abilitazione  alla
professione  di  guida  turistica).  -  1.  I  corsi  di   formazione
professionale  per  guida  turistica  e  gli  esami  di  abilitazione
previsti alla conclusione  di  tali  corsi  sono  sospesi  fino  alla
definizione a livello nazionale del profilo  professionale  di  guida
turistica e dei relativi requisiti di accesso e, comunque, non  oltre
un anno dall'entrata in vigore del presente articolo. 
  2. Sono organizzate periodiche  sessioni  di  esami  per  le  guide
turistiche   che    richiedono    l'integrazione    dell'abilitazione
professionale ai sensi dell'art. 109. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai  corsi  di
formazione in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del
presente articolo, alle sessioni di esame relative ai medesimi corsi,
nonche' a quelle relative ai corsi  di  formazione  conclusi  e  agli
esami in corso di svolgimento alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente articolo.». 
  La presente legge e'  pubblicata  sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
    Firenze, 18 maggio 2018 
 
                                ROSSI 
 
(Omissis).