Art. 5 
 
                        Funzioni dei comuni. 
               Modifiche all'art. 6 della l.r. 86/2016 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 6 della  l.r.  86/2016  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «2.  Le  funzioni  di  accoglienza  e  informazione  turistica  a
carattere sovra comunale sono attribuite ai comuni che le  esercitano
in  forma  associata  all'interno  di  ambiti  territoriali  definiti
nell'allegato  A.  L'esercizio  in  forma  associata  e'   effettuato
mediante  la  stipulazione  di  un'unica   convenzione   per   ambito
territoriale che richiede la  partecipazione  della  maggioranza  dei
comuni ivi compresi  e  comporta  l'adempimento  di  quanto  previsto
dall'art. 7.». 
  2. Dopo il comma 2 dell'art. 6 della l.r. 86/2016  e'  inserito  il
seguente: 
    «2-bis. I comuni che non aderiscono alla convenzione  di  cui  al
comma 2 continuano ad esercitare le sole funzioni  di  accoglienza  e
informazione turistica relative al proprio territorio, ai  sensi  del
comma 1, lettera c).». 
  3. Dopo il comma 2-bis dell'art. 6 della l.r. 86/2016  e'  inserito
il seguente: 
    «2-ter. I comuni presenti in  piu'  ambiti  territoriali  di  cui
dell'allegato A possono aderire alla  convenzione  di  uno  solo  dei
suddetti ambiti.». 
  4. Dopo il comma 3 dell'art. 6 della l.r. 86/2016  e'  inserito  il
seguente: 
    «3-bis. Le funzioni di accoglienza  e  informazione  turistica  a
carattere sovra comunale possono essere esercitate congiuntamente per
piu'  ambiti  territoriali  contigui,  tramite  la  stipulazione   di
un'unica convenzione alla quale aderiscano almeno  i  due  terzi  dei
comuni che appartengono a ciascun ambito.».