Art. 5 Funzioni dei comuni. Modifiche all'art. 6 della l.r. 86/2016 1. Il comma 2 dell'art. 6 della l.r. 86/2016 e' sostituito dal seguente: «2. Le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale sono attribuite ai comuni che le esercitano in forma associata all'interno di ambiti territoriali definiti nell'allegato A. L'esercizio in forma associata e' effettuato mediante la stipulazione di un'unica convenzione per ambito territoriale che richiede la partecipazione della maggioranza dei comuni ivi compresi e comporta l'adempimento di quanto previsto dall'art. 7.». 2. Dopo il comma 2 dell'art. 6 della l.r. 86/2016 e' inserito il seguente: «2-bis. I comuni che non aderiscono alla convenzione di cui al comma 2 continuano ad esercitare le sole funzioni di accoglienza e informazione turistica relative al proprio territorio, ai sensi del comma 1, lettera c).». 3. Dopo il comma 2-bis dell'art. 6 della l.r. 86/2016 e' inserito il seguente: «2-ter. I comuni presenti in piu' ambiti territoriali di cui dell'allegato A possono aderire alla convenzione di uno solo dei suddetti ambiti.». 4. Dopo il comma 3 dell'art. 6 della l.r. 86/2016 e' inserito il seguente: «3-bis. Le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale possono essere esercitate congiuntamente per piu' ambiti territoriali contigui, tramite la stipulazione di un'unica convenzione alla quale aderiscano almeno i due terzi dei comuni che appartengono a ciascun ambito.».