Art. 7 
 
                    Cabina di regia del turismo. 
              Modifiche all'art. 14 della l.r. 86/2016 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 14 della l.r. 86/2016 e'  inserito  il
seguente: 
    «1 bis. La cabina di cui al comma 1 ha una durata coincidente con
quella della legislatura regionale.». 
  2. Alla lettera f) del comma 2 dell'art. 14 della l.r. 86/2016 dopo
le parole: «dei lavoratori» sono inserite le seguenti:  «maggiormente
rappresentative». 
  3. Alla lettera g) del comma 2 dell'art. 14 della l.r. 86/2016 dopo
le parole: «associazioni agrituristiche» sono inserite  le  seguenti:
«maggiormente rappresentative». 
  4. Dopo la lettera e) del comma 3 dell'art. 14 della  l.r.  86/2016
e' aggiunta la seguente: 
    «e bis)  effettua  con  cadenza  annuale  una  valutazione  delle
attivita' degli uffici di accoglienza ed informazione turistica.».