Art. 7 Cabina di regia del turismo. Modifiche all'art. 14 della l.r. 86/2016 1. Dopo il comma 1 dell'art. 14 della l.r. 86/2016 e' inserito il seguente: «1 bis. La cabina di cui al comma 1 ha una durata coincidente con quella della legislatura regionale.». 2. Alla lettera f) del comma 2 dell'art. 14 della l.r. 86/2016 dopo le parole: «dei lavoratori» sono inserite le seguenti: «maggiormente rappresentative». 3. Alla lettera g) del comma 2 dell'art. 14 della l.r. 86/2016 dopo le parole: «associazioni agrituristiche» sono inserite le seguenti: «maggiormente rappresentative». 4. Dopo la lettera e) del comma 3 dell'art. 14 della l.r. 86/2016 e' aggiunta la seguente: «e bis) effettua con cadenza annuale una valutazione delle attivita' degli uffici di accoglienza ed informazione turistica.».