Art. 8 
 
                        Strutture ricettive. 
              Modifiche all'art. 17 della l.r. 86/2016 
 
  1. La lettera g) del comma 1 dell'art. 17  della  l.r.  86/2016  e'
abrogata. 
  2. Dopo il comma 2 dell'art. 17 della l.r. 86/2016 e'  inserito  il
seguente: 
    «2-bis. L'apertura dell'albergo diffuso non puo' essere inferiore
a cinque mesi, anche non consecutivi, nel corso dell'anno solare.».