Art. 8 Strutture ricettive. Modifiche all'art. 17 della l.r. 86/2016 1. La lettera g) del comma 1 dell'art. 17 della l.r. 86/2016 e' abrogata. 2. Dopo il comma 2 dell'art. 17 della l.r. 86/2016 e' inserito il seguente: «2-bis. L'apertura dell'albergo diffuso non puo' essere inferiore a cinque mesi, anche non consecutivi, nel corso dell'anno solare.».