Art. 9 
 
                              Alberghi. 
              Modifiche all'art. 18 della l.r. 86/2016 
 
  1. La lettera c) del comma 2 dell'art. 18  della  l.r.  86/2016  e'
abrogata. 
  2. Dopo il comma 2 dell'art. 18 della l.r. 86/2016 e'  inserito  il
seguente: 
    «2-bis. E' altresi' consentita l'attivita' di  centro  benessere,
sia alle persone alloggiate, sia  al  pubblico,  da  intendersi  come
prestazione di servizi riguardanti la cura del  corpo,  nel  rispetto
dei requisiti strutturali, pro fessionali  e  organizzativi  previsti
dalle normative di settore.». 
  3. Dopo il comma 2-bis dell'art. 18 della l.r. 86/2016 e'  inserito
il seguente: 
    «2-ter. La messa a disposizione di saune, bagni turchi e bagni  a
vapore, ad uso  esclusivo  degli  ospiti,  non  e'  subordinata  alla
presenza di soggetti in possesso della  qualificazione  professionale
di estetista, ne' alla segnalazione certificata di  inizio  attivita'
(SCIA), salvo il possesso dei requisiti igienico sanitari dei locali.
Resta fermo l'obbligo, in capo al titolare o gestore della  struttura
ricettiva, di fornire al cliente  le  necessarie  informazioni  sulle
modalita' di corretta fruizione delle  predette  attrezzature,  sulle
controindicazioni al loro utilizzo, sulle  precauzioni  da  adottare,
anche attraverso l'esposizione  di  cartelli  nei  locali  dove  sono
collocate le attrezzature stesse e assicurando  ivi  la  presenza  di
personale addetto che esercita la vigilanza.».