Art. 9 Alberghi. Modifiche all'art. 18 della l.r. 86/2016 1. La lettera c) del comma 2 dell'art. 18 della l.r. 86/2016 e' abrogata. 2. Dopo il comma 2 dell'art. 18 della l.r. 86/2016 e' inserito il seguente: «2-bis. E' altresi' consentita l'attivita' di centro benessere, sia alle persone alloggiate, sia al pubblico, da intendersi come prestazione di servizi riguardanti la cura del corpo, nel rispetto dei requisiti strutturali, pro fessionali e organizzativi previsti dalle normative di settore.». 3. Dopo il comma 2-bis dell'art. 18 della l.r. 86/2016 e' inserito il seguente: «2-ter. La messa a disposizione di saune, bagni turchi e bagni a vapore, ad uso esclusivo degli ospiti, non e' subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, ne' alla segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), salvo il possesso dei requisiti igienico sanitari dei locali. Resta fermo l'obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente le necessarie informazioni sulle modalita' di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni al loro utilizzo, sulle precauzioni da adottare, anche attraverso l'esposizione di cartelli nei locali dove sono collocate le attrezzature stesse e assicurando ivi la presenza di personale addetto che esercita la vigilanza.».