Art. 28 Disposizioni transitorie e finali 1. Le AFV e le AATV autorizzate continuano ad essere soggette alle disposizioni previgenti non in contrasto con la disciplina prevista dall'art. 17 e dall'art. 16 della legge n. 157/1992, salvo per gli aspetti connessi alla tassa di concessione che vengono adeguati alla data del 1° gennaio successivo alla data di pubblicazione della presente legge, secondo le disposizioni ivi riportate ed in base a quanto stabilito dalla Giunta regionale. 2. L'applicazione dell'art. 9, comma 2, decorre dal 31 dicembre 2022. 3. Le zone di divieto esistenti sono confermate fino all'applicazione della disciplina prevista dagli articoli 8 e 12 e dall'art. 10 della legge n. 157/1992. 4. Le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia gia' istituite e gli allevamenti autorizzati sono regolati dalle norme previgenti fino all'entrata in vigore delle relative discipline di attuazione della presente legge previste dall'art. 5. 5. Le disposizioni relative alle operazioni di preambientamento di cui all'art. 8, comma 4, entrano in vigore dalla stagione venatoria 2019/2020. 6. Le disposizioni di cui all'art. 12, comma 6, entrano in vigore dal 15 ottobre 2018. 7. Gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle province e dalla Citta' metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'art. 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge n. 157/1992, conservano validita' ed efficacia purche' non in contrasto con la presente legge e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi. 8. Il regolamento tipo per la gestione e per la regolamentazione del prelievo venatorio della tipica fauna alpina e degli ungulati selvatici negli ATC e nei CA, di cui all'art. 11, comma 16, e' emanato dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Gli ATC e i CA adottano i rispettivi regolamenti entro due mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del regolamento tipo e fino alla loro adozione continuano ad applicarsi i regolamenti vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.