Art. 28 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le AFV e le AATV autorizzate continuano ad essere soggette  alle
disposizioni previgenti non in contrasto con la  disciplina  prevista
dall'art. 17 e dall'art. 16 della legge n. 157/1992,  salvo  per  gli
aspetti connessi alla tassa di concessione che vengono adeguati  alla
data del 1° gennaio  successivo  alla  data  di  pubblicazione  della
presente legge, secondo le disposizioni ivi riportate ed  in  base  a
quanto stabilito dalla Giunta regionale. 
  2. L'applicazione dell'art. 9, comma 2,  decorre  dal  31  dicembre
2022. 
  3.  Le   zone   di   divieto   esistenti   sono   confermate   fino
all'applicazione della disciplina prevista dagli articoli 8  e  12  e
dall'art. 10 della legge n. 157/1992. 
  4. Le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove  dei  cani
da caccia gia' istituite e gli allevamenti autorizzati sono  regolati
dalle norme previgenti fino  all'entrata  in  vigore  delle  relative
discipline di attuazione della presente legge previste dall'art. 5. 
  5. Le disposizioni relative alle operazioni di preambientamento  di
cui all'art. 8, comma 4, entrano in vigore dalla  stagione  venatoria
2019/2020. 
  6. Le disposizioni di cui all'art. 12, comma 6, entrano  in  vigore
dal 15 ottobre 2018. 
  7. Gli atti amministrativi adottati dalla Giunta  regionale,  dalle
province e dalla Citta' metropolitana di Torino, in attuazione  della
legge regionale 11 aprile 1995, n. 53  (disposizioni  provvisorie  in
ordine  alla  gestione  della  caccia  programmata  e  al  calendario
venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (norme  per
la protezione della fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo
venatorio), dell'art. 40 della legge regionale 4 maggio  2012,  n.  5
(legge finanziaria per  l'anno  2012)  e  della  legge  n.  157/1992,
conservano validita' ed efficacia purche' non  in  contrasto  con  la
presente legge e fino  all'approvazione  dei  relativi  provvedimenti
attuativi. 
  8. Il regolamento tipo per la gestione e  per  la  regolamentazione
del prelievo venatorio della tipica fauna  alpina  e  degli  ungulati
selvatici negli ATC e nei CA,  di  cui  all'art.  11,  comma  16,  e'
emanato dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in  vigore
della  presente  legge.  Gli  ATC  e  i  CA  adottano  i   rispettivi
regolamenti  entro  due  mesi  dalla   pubblicazione nel   Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte del regolamento  tipo  e  fino  alla
loro adozione continuano ad applicarsi i  regolamenti  vigenti  prima
dell'entrata in vigore della presente legge.