Art. 4 Funzioni amministrative 1. Le funzioni amministrative di programmazione e coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria, nonche' i compiti di orientamento, di indirizzo e di controllo per l'attuazione delle finalita' previste dalla legge n. 157/1992 e dalla presente legge sono esercitate dalla regione, dalle province e dalla Citta' metropolitana di Torino nell'ambito ed entro i limiti delle rispettive competenze. In particolare, alle province ed alla Citta' metropolitana di Torino spettano le funzioni amministrative in attuazione delle norme relative alla gestione e alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica in conformita' all'art. 1, comma 3 della legge n. 157/1992. All'espletamento di tali funzioni le province e la Citta' metropolitana di Torino provvedono attraverso adeguati servizi tecnico-ispettivi. 2. Per il perseguimento delle specifiche finalita' istitutive di cui all'art. 10, comma 6 della legge n. 157/1992, le funzioni inerenti alla gestione dell'attivita' venatoria, sono esercitate dagli ambiti territoriali di caccia (ATC) e dai comprensori alpini (CA), in forza delle disposizioni della presente normativa. 3. La Giunta regionale, per realizzare le finalita' di cui all'art. 1, promuove studi e ricerche, anche sperimentali, sulla biologia, sulla ricerca genetica e sulla ecologia della fauna selvatica, sulle tecniche di produzione agro-forestali compatibili con le esigenze di tutela della fauna stessa nonche' sulle tecniche di recupero e sistemazione di aree modificate dall'azione antropica. 4. La Giunta regionale, le province e la Citta' metropolitana di Torino, nell'esercizio delle rispettive funzioni in materia, si avvalgono, previo accordo, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) quale organo consultivo a livello scientifico e tecnico, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto ministeriale 21 maggio 2010, n. 123 (regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell'art. 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). 5. Per migliorare la preparazione specifica del personale addetto, la Giunta regionale puo' organizzare corsi di aggiornamento oppure promuovere la partecipazione a corsi e seminari di studio; puo' inoltre istituire borse di studio, per il perfezionamento professionale, a favore di coloro che partecipano ai corsi suddetti e di persone laureate in discipline naturalistiche. 6. Le province e la Citta' metropolitana di Torino esercitano, ai sensi di quanto indicato dall'art. 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e secondo le modalita' stabilite all'art. 3 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»), oltre alle funzioni loro conferite dalla legge n. 157/1992 e dall'art. 2, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca), le seguenti funzioni: a) rilascio delle autorizzazioni per la detenzione di fauna selvatica; b) svolgimento degli esami di abilitazione venatoria; c) rilascio delle autorizzazioni per l'attivita' di tassidermia, per la detenzione di spoglie imbalsamate e preparazioni tassidermiche, nonche' per la modalita' di prelievo delle stesse; d) adempimenti per la nomina e funzionamento della commissione d'esame per l'accertamento di idoneita' allo svolgimento dell'attivita' di tassidermia; e) gestione del fondo regionale per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, nei terreni utilizzati per oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica; f) autorizzazioni all'allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare, amatoriale e ornamentale; g) opzione sulla forma di caccia, come stabilita dall'art. 12 della legge n. 157/1992; h) autorizzazione delle gare dei cani e dei calendari per l'addestramento dei cani all'interno dei piani faunistico-venatori, come previsto dall'art. 10, comma 7 della legge n. 157/1992, nonche' le autorizzazioni all'istituzione delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani; i) l'attivita' di vigilanza venatoria; l) redazione del piano faunistico-venatorio provinciale. 7. In caso di inadempienza delle province o della Citta' metropolitana di Torino nell'espletamento dei compiti assegnati, la Giunta regionale, trascorso il termine di sessanta giorni dal formale sollecito, esercita il potere sostitutivo.