Art. 4 
 
                       Funzioni amministrative 
 
  1. Le funzioni amministrative di programmazione e coordinamento  ai
fini della pianificazione faunistico-venatoria, nonche' i compiti  di
orientamento, di indirizzo e  di  controllo  per  l'attuazione  delle
finalita' previste dalla legge n. 157/1992  e  dalla  presente  legge
sono  esercitate  dalla  regione,  dalle  province  e  dalla   Citta'
metropolitana  di  Torino  nell'ambito  ed  entro  i   limiti   delle
rispettive competenze. In particolare, alle province ed  alla  Citta'
metropolitana  di  Torino  spettano  le  funzioni  amministrative  in
attuazione delle norme relative alla gestione e alla tutela di  tutte
le specie di fauna selvatica in conformita' all'art. 1, comma 3 della
legge n. 157/1992. All'espletamento di tali funzioni le province e la
Citta' metropolitana di Torino provvedono attraverso adeguati servizi
tecnico-ispettivi. 
  2. Per il perseguimento delle specifiche  finalita'  istitutive  di
cui all'art. 10,  comma  6  della  legge  n.  157/1992,  le  funzioni
inerenti alla  gestione  dell'attivita'  venatoria,  sono  esercitate
dagli ambiti territoriali di caccia (ATC) e  dai  comprensori  alpini
(CA), in forza delle disposizioni della presente normativa. 
  3. La Giunta regionale, per realizzare le finalita' di cui all'art.
1, promuove studi e ricerche,  anche  sperimentali,  sulla  biologia,
sulla ricerca genetica e sulla ecologia della fauna selvatica,  sulle
tecniche di produzione agro-forestali compatibili con le esigenze  di
tutela della fauna  stessa  nonche'  sulle  tecniche  di  recupero  e
sistemazione di aree modificate dall'azione antropica. 
  4. La Giunta regionale, le province e la  Citta'  metropolitana  di
Torino, nell'esercizio  delle  rispettive  funzioni  in  materia,  si
avvalgono, previo accordo, dell'Istituto superiore per la  protezione
e la ricerca ambientale (ISPRA) quale  organo  consultivo  a  livello
scientifico e tecnico, nel rispetto di quanto stabilito  dal  decreto
ministeriale 21  maggio  2010,  n.  123  (regolamento  recante  norme
concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS  e  dell'ICRAM  in  unico
istituto, denominato  Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la
ricerca ambientale (ISPRA),  a  norma  dell'art.  28,  comma  3,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)  dell'Istituto  superiore  per  la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). 
  5. Per migliorare la preparazione specifica del personale  addetto,
la Giunta regionale puo' organizzare corsi  di  aggiornamento  oppure
promuovere la partecipazione a  corsi  e  seminari  di  studio;  puo'
inoltre  istituire  borse   di   studio,   per   il   perfezionamento
professionale, a favore di coloro che partecipano ai corsi suddetti e
di persone laureate in discipline naturalistiche. 
  6. Le province e la Citta' metropolitana di Torino  esercitano,  ai
sensi di quanto indicato dall'art.  19  del  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli
enti locali) e secondo le modalita' stabilite all'art. 3 della  legge
regionale  29  ottobre  2015,  n.   23   (riordino   delle   funzioni
amministrative conferite alle province in attuazione  della  legge  7
aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle  citta'  metropolitane,  sulle
province, sulle unioni e fusioni di  comuni»),  oltre  alle  funzioni
loro conferite dalla legge n. 157/1992 e dall'art. 2, comma 2,  della
legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (riordino  dell'esercizio  delle
funzioni amministrative in  materia  di  agricoltura,  alimentazione,
sviluppo rurale, caccia e pesca), le seguenti funzioni: 
    a) rilascio delle  autorizzazioni  per  la  detenzione  di  fauna
selvatica; 
    b) svolgimento degli esami di abilitazione venatoria; 
    c) rilascio delle autorizzazioni per l'attivita' di  tassidermia,
per   la   detenzione   di   spoglie   imbalsamate   e   preparazioni
tassidermiche, nonche' per la modalita' di prelievo delle stesse; 
    d) adempimenti per la nomina e  funzionamento  della  commissione
d'esame   per   l'accertamento   di   idoneita'   allo    svolgimento
dell'attivita' di tassidermia; 
    e) gestione del fondo regionale per  il  risarcimento  dei  danni
provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, nei terreni
utilizzati per oasi di protezione, zone di ripopolamento  e  cattura,
centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica; 
    f) autorizzazioni all'allevamento di fauna selvatica a  scopo  di
ripopolamento, alimentare, amatoriale e ornamentale; 
    g) opzione sulla forma di caccia,  come  stabilita  dall'art.  12
della legge n. 157/1992; 
    h) autorizzazione  delle  gare  dei  cani  e  dei  calendari  per
l'addestramento dei cani all'interno dei  piani  faunistico-venatori,
come previsto dall'art. 10, comma 7 della legge n. 157/1992,  nonche'
le autorizzazioni all'istituzione  delle  zone  per  l'addestramento,
l'allenamento e le gare dei cani; 
    i) l'attivita' di vigilanza venatoria; 
    l) redazione del piano faunistico-venatorio provinciale. 
  7.  In  caso  di  inadempienza  delle  province  o   della   Citta'
metropolitana di Torino nell'espletamento dei compiti  assegnati,  la
Giunta regionale, trascorso il termine di sessanta giorni dal formale
sollecito, esercita il potere sostitutivo.