Art. 7 
 
               Piani faunistico-venatori provinciali e 
                della Citta' metropolitana di Torino 
 
  1. Le province e la Citta' metropolitana di Torino, ai  fini  della
pianificazione   generale   del   territorio    agro-silvo-pastorale,
predispongono entro un anno dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, nel  rispetto  di  quanto  stabilito  dall'art.  6  e
secondo le modalita' previste all'art. 3  della  legge  regionale  n.
23/2015, piani faunistico-venatori di durata quinquennale, articolati
per comprensori faunistici omogenei. 
  2.  I  comprensori  faunistici  omogenei  sono  zone   territoriali
caratterizzate sotto il profilo ambientale con specifico  riferimento
alle caratteristiche orografiche, vegetazionali e faunistiche. 
  3. In caso d'inerzia delle province e della Citta' metropolitana di
Torino negli adempimenti di cui  al  comma  1,  la  Giunta  regionale
provvede in via sostitutiva con propria deliberazione. 
  4. Le province e la Citta' metropolitana di  Torino  predispongono,
altresi', a norma dell'art. 10, comma 7, della legge  n.  157/1992  e
secondo le modalita' previste all'art. 3  della  legge  regionale  n.
23/2015, i piani di  miglioramento  ambientale  tesi  a  favorire  la
riproduzione naturale di tutta  la  fauna  selvatica  e  i  piani  di
cattura  e  reimmissione  finalizzati  al  riequilibrio   faunistico,
coordinandosi, per quanto attiene  le  specie  oggetto  di  attivita'
venatoria, con gli ATC ed i CA. 
  5. I piani faunistico-venatori  adottati  dalle  province  e  dalla
Citta' metropolitana di Torino sono trasmessi alla  Giunta  regionale
che ne valuta i contenuti. 
  6.  I  piani  faunistico-venatori  provinciali   e   della   Citta'
metropolitana di  Torino  divengono  esecutivi,  fatto  salvo  quanto
previsto al comma  7,  trascorsi  centoventi  giorni  dalla  data  di
ricevimento degli stessi da parte della  Giunta  regionale  oppure  a
seguito di assenso espresso entro tale termine. 
  7. Se la Giunta regionale formula osservazioni, le  province  e  la
Citta'  metropolitana  di  Torino  recepiscono  tali  osservazioni  e
riadottano  entro  trenta  giorni  dalla   comunicazione   il   piano
faunistico-venatorio apportando le modifiche richieste. In  tal  caso
la  Giunta  regionale  entro  i  trenta  giorni  successivi,  con  le
modalita' di cui al comma 6, formalizza l'assenso al piano. 
  8. Se le province o la Citta' metropolitana di Torino non adempiono
a quanto disposto al comma 7,  la  Giunta  regionale  si  avvale  del
potere sostitutivo. 
  9. I piani faunistico-venatori provinciali  e  metropolitani  hanno
durata quinquennale e possono  essere  aggiornati  prima  della  loro
scadenza secondo le procedure del  presente  articolo  e  restano  in
vigore sino all'approvazione dei nuovi  piani  faunistico-venatori  e
comunque non oltre due anni dalla loro scadenza. 
  10. Le province e la Citta' metropolitana  di  Torino,  nelle  more
dell'approvazione del proprio piano faunistico-venatorio, organizzano
il territorio agro-silvo-pastorale di competenza ai fini faunistici e
venatori nel rispetto di quanto stabilito dalla legge n.  157/1992  e
secondo le modalita' previste all'art. 3  della  legge  regionale  n.
23/2015.