Art. 7 Piani faunistico-venatori provinciali e della Citta' metropolitana di Torino 1. Le province e la Citta' metropolitana di Torino, ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale, predispongono entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 e secondo le modalita' previste all'art. 3 della legge regionale n. 23/2015, piani faunistico-venatori di durata quinquennale, articolati per comprensori faunistici omogenei. 2. I comprensori faunistici omogenei sono zone territoriali caratterizzate sotto il profilo ambientale con specifico riferimento alle caratteristiche orografiche, vegetazionali e faunistiche. 3. In caso d'inerzia delle province e della Citta' metropolitana di Torino negli adempimenti di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva con propria deliberazione. 4. Le province e la Citta' metropolitana di Torino predispongono, altresi', a norma dell'art. 10, comma 7, della legge n. 157/1992 e secondo le modalita' previste all'art. 3 della legge regionale n. 23/2015, i piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di tutta la fauna selvatica e i piani di cattura e reimmissione finalizzati al riequilibrio faunistico, coordinandosi, per quanto attiene le specie oggetto di attivita' venatoria, con gli ATC ed i CA. 5. I piani faunistico-venatori adottati dalle province e dalla Citta' metropolitana di Torino sono trasmessi alla Giunta regionale che ne valuta i contenuti. 6. I piani faunistico-venatori provinciali e della Citta' metropolitana di Torino divengono esecutivi, fatto salvo quanto previsto al comma 7, trascorsi centoventi giorni dalla data di ricevimento degli stessi da parte della Giunta regionale oppure a seguito di assenso espresso entro tale termine. 7. Se la Giunta regionale formula osservazioni, le province e la Citta' metropolitana di Torino recepiscono tali osservazioni e riadottano entro trenta giorni dalla comunicazione il piano faunistico-venatorio apportando le modifiche richieste. In tal caso la Giunta regionale entro i trenta giorni successivi, con le modalita' di cui al comma 6, formalizza l'assenso al piano. 8. Se le province o la Citta' metropolitana di Torino non adempiono a quanto disposto al comma 7, la Giunta regionale si avvale del potere sostitutivo. 9. I piani faunistico-venatori provinciali e metropolitani hanno durata quinquennale e possono essere aggiornati prima della loro scadenza secondo le procedure del presente articolo e restano in vigore sino all'approvazione dei nuovi piani faunistico-venatori e comunque non oltre due anni dalla loro scadenza. 10. Le province e la Citta' metropolitana di Torino, nelle more dell'approvazione del proprio piano faunistico-venatorio, organizzano il territorio agro-silvo-pastorale di competenza ai fini faunistici e venatori nel rispetto di quanto stabilito dalla legge n. 157/1992 e secondo le modalita' previste all'art. 3 della legge regionale n. 23/2015.