Art. 134 Direttore generale 1. Nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, il sindaco puo' nominare un direttore generale che sovrintenda alla gestione dell'ente. Egli provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza secondo le direttive impartite dal sindaco. Il sindaco conferisce al direttore generale, oltre alle competenze proprie dei dirigenti di cui all'art. 126, le funzioni di sovraintendenza, di coordinamento, di direzione dei dirigenti, degli uffici e dei servizi che risultano necessarie per l'assolvimento dei compiti assegnatigli. Rimangono in ogni caso riservate al segretario comunale le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione degli organi collegiali dell'ente, la funzione di garanzia in ordine alla conformita' dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico e in ordine alla trasparenza e al diritto di accesso agli atti amministrativi, la funzione rogatoria degli atti di cui l'ente e' parte, nonche' la direzione degli uffici deputati a supportarlo nello svolgimento di tali funzioni. 2. Il direttore generale e' nominato dal sindaco che lo sceglie tra il segretario dell'ente, un dirigente di ruolo ovvero un dirigente assunto con contratto a tempo determinato. La durata dell'incarico non puo' essere superiore a quella del mandato del sindaco che lo ha nominato. Il relativo trattamento economico e' fissato dalla giunta comunale su proposta del sindaco con riferimento ai contratti collettivi a livello provinciale per il personale degli enti locali e puo' essere integrato da una indennita' ad personam.