Art. 134 
 
                         Direttore generale 
 
  1. Nei comuni con  popolazione  superiore  a  30.000  abitanti,  il
sindaco puo' nominare un  direttore  generale  che  sovrintenda  alla
gestione dell'ente. Egli provvede ad  attuare  gli  indirizzi  e  gli
obiettivi stabiliti dagli organi di  governo  dell'ente,  perseguendo
livelli ottimali di efficacia  ed  efficienza  secondo  le  direttive
impartite dal sindaco. Il sindaco conferisce al  direttore  generale,
oltre alle competenze proprie dei dirigenti di cui all'art.  126,  le
funzioni di  sovraintendenza,  di  coordinamento,  di  direzione  dei
dirigenti, degli uffici e dei servizi che  risultano  necessarie  per
l'assolvimento dei  compiti  assegnatigli.  Rimangono  in  ogni  caso
riservate al segretario comunale le funzioni  consultive,  referenti,
di assistenza e di verbalizzazione degli organi collegiali dell'ente,
la funzione  di  garanzia  in  ordine  alla  conformita'  dell'azione
amministrativa all'ordinamento giuridico e in ordine alla trasparenza
e al  diritto  di  accesso  agli  atti  amministrativi,  la  funzione
rogatoria degli atti di cui l'ente e'  parte,  nonche'  la  direzione
degli  uffici  deputati  a  supportarlo  nello  svolgimento  di  tali
funzioni. 
  2. Il direttore generale e' nominato dal sindaco che lo sceglie tra
il segretario dell'ente, un dirigente di ruolo  ovvero  un  dirigente
assunto con contratto a tempo determinato.  La  durata  dell'incarico
non puo' essere superiore a quella del mandato del sindaco che lo  ha
nominato. Il relativo trattamento economico e' fissato  dalla  giunta
comunale  su  proposta  del  sindaco  con  riferimento  ai  contratti
collettivi a livello provinciale per il personale degli enti locali e
puo' essere integrato da una indennita' ad personam.