Art. 166 Rogito dei contratti e diritti di rogito 1. Nelle stipulazioni degli atti e dei contratti i segretari devono attenersi alle disposizioni della legge notarile. I contratti e gli atti rogati dai segretari comunali hanno, a tutti gli effetti, carattere di atto pubblico, ai sensi dell'art. 2699 e seguenti del codice civile. 2. A cura del segretario e' tenuto in ogni comune un unico repertorio sul quale, in ordine cronologico di stipulazione, vengono registrati tutti gli atti e contratti ricevuti. 3. Dall'entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) una quota del provento annuale dei diritti di segreteria spettante al comune, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni, e' attribuita al segretario comunale rogante in misura pari al 75 per cento e fino a un massimo di un quinto dello stipendio in godimento.