Art. 166 
 
              Rogito dei contratti e diritti di rogito 
 
  1. Nelle stipulazioni degli atti e dei contratti i segretari devono
attenersi alle disposizioni della legge notarile. I contratti  e  gli
atti rogati dai  segretari  comunali  hanno,  a  tutti  gli  effetti,
carattere di atto pubblico, ai sensi dell'art. 2699  e  seguenti  del
codice civile. 
  2. A cura  del  segretario  e'  tenuto  in  ogni  comune  un  unico
repertorio sul quale, in ordine cronologico di stipulazione,  vengono
registrati tutti gli atti e contratti ricevuti. 
  3. Dall'entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90
(Misure   urgenti   per   la   semplificazione   e   la   trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) una  quota
del provento annuale dei diritti di segreteria spettante  al  comune,
per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata
alla legge 8 giugno 1962,  n.  604  e  successive  modificazioni,  e'
attribuita al segretario comunale rogante in misura pari  al  75  per
cento e fino a un massimo di un quinto dello stipendio in godimento.