Art. 172 Rappresentanza negoziale della parte pubblica 1. Le organizzazioni rappresentative dei comuni delle Province di Trento e Bolzano possono avvalersi per la contrattazione, ove la legge provinciale lo preveda, dell'agenzia provinciale per la contrattazione. In assenza di agenzia, l'accordo viene stipulato fra le organizzazioni rappresentative dei comuni delle Province di Trento e Bolzano e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala provinciale dei dipendenti dei comuni. A tale fine le associazioni dei comuni nominano una delegazione costituita da non piu' di tre esperti tenendo conto della disposizione prevista dal comma 2. 2. Le organizzazioni rappresentative dei comuni, ove si avvalgano dell'agenzia provinciale, nominano non piu' di due membri che integrano i componenti dell'agenzia di cui al comma 1 e forniscono all'agenzia le direttive per la contrattazione. I componenti designati sono scelti fra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e gestione del personale. Non possono far parte dell'agenzia coloro che rivestono cariche pubbliche elettive o incarichi nei sindacati dei lavoratori. 3. Le organizzazioni dei comuni e i comuni sono autorizzati a mettere a disposizione dell'agenzia proprio personale a supporto dell'attivita' della medesima. Al sostenimento dei costi dell'agenzia provvedono, per la parte di competenza dei comuni, le rispettive associazioni.