Art. 172 
 
            Rappresentanza negoziale della parte pubblica 
 
  1. Le organizzazioni rappresentative dei comuni delle  Province  di
Trento e Bolzano possono avvalersi  per  la  contrattazione,  ove  la
legge  provinciale  lo  preveda,  dell'agenzia  provinciale  per   la
contrattazione. In assenza di agenzia, l'accordo viene stipulato  fra
le organizzazioni rappresentative dei comuni delle Province di Trento
e Bolzano e le organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative
su scala provinciale dei  dipendenti  dei  comuni.  A  tale  fine  le
associazioni dei comuni nominano una delegazione  costituita  da  non
piu' di tre esperti tenendo conto  della  disposizione  prevista  dal
comma 2. 
  2. Le organizzazioni rappresentative dei comuni, ove  si  avvalgano
dell'agenzia  provinciale,  nominano  non  piu'  di  due  membri  che
integrano i componenti dell'agenzia di cui al comma  1  e  forniscono
all'agenzia  le  direttive  per  la  contrattazione.   I   componenti
designati sono scelti  fra  esperti  di  riconosciuta  competenza  in
materia di relazioni sindacali e gestione del personale. Non  possono
far  parte  dell'agenzia  coloro  che  rivestono  cariche   pubbliche
elettive o incarichi nei sindacati dei lavoratori. 
  3. Le organizzazioni dei comuni  e  i  comuni  sono  autorizzati  a
mettere a disposizione  dell'agenzia  proprio  personale  a  supporto
dell'attivita' della medesima. Al sostenimento dei costi dell'agenzia
provvedono, per la parte di  competenza  dei  comuni,  le  rispettive
associazioni.