Art. 179 Aspettative e permessi sindacali 1. Al fine del contenimento e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali, la contrattazione collettiva ne determina i limiti massimi in un apposito accordo, stipulato fra le organizzazioni rappresentative dei comuni delle province di Trento e di Bolzano e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, su scala provinciale, dei segretari comunali, dei dirigenti e dei dipendenti dei comuni. 2. I limiti di cui al comma 1 devono essere determinati tenendo conto della consistenza numerica del personale dei comuni nel suo complesso e del personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di cumulare i permessi sindacali giornalieri. 3. Alla ripartizione delle aspettative sindacali tra le organizzazioni sindacali aventi titolo si provvede in proporzione alla rappresentativita' delle medesime. 4. Contestualmente alla definizione in sede contrattuale della normativa contenente la disciplina dell'intera materia, sono abrogate le disposizioni che regolano la gestione e la fruizione delle aspettative e dei permessi sindacali del personale dipendente comunale.