Art. 179 
 
                  Aspettative e permessi sindacali 
 
  1.  Al  fine  del  contenimento  e  della  razionalizzazione  delle
aspettative e dei permessi sindacali, la contrattazione collettiva ne
determina i limiti massimi in un apposito accordo, stipulato  fra  le
organizzazioni rappresentative dei comuni delle province di Trento  e
di   Bolzano   e    le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
rappresentative, su scala provinciale, dei  segretari  comunali,  dei
dirigenti e dei dipendenti dei comuni. 
  2. I limiti di cui al comma 1  devono  essere  determinati  tenendo
conto della consistenza numerica del personale  dei  comuni  nel  suo
complesso e del personale sindacalizzato, prevedendo  il  divieto  di
cumulare i permessi sindacali giornalieri. 
  3.  Alla  ripartizione   delle   aspettative   sindacali   tra   le
organizzazioni sindacali aventi titolo  si  provvede  in  proporzione
alla rappresentativita' delle medesime. 
  4. Contestualmente alla  definizione  in  sede  contrattuale  della
normativa contenente la disciplina dell'intera materia, sono abrogate
le disposizioni  che  regolano  la  gestione  e  la  fruizione  delle
aspettative  e  dei  permessi  sindacali  del  personale   dipendente
comunale.