Art. 192 Potere sostitutivo 1. Qualora i comuni, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge, o quando non siano in grado di adottarli a causa dell'obbligo di astensione in capo alla maggioranza dei componenti il consiglio o la giunta comunale, la Giunta provinciale vi provvede a mezzo di un commissario. Il termine assegnato non puo' essere inferiore a 30 giorni, salvo deroga motivata per i casi di urgenza. 2. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.