Art. 192 
 
                         Potere sostitutivo 
 
  1. Qualora i comuni, sebbene invitati a  provvedere  entro  congruo
termine, ritardino od  omettano  di  compiere  atti  obbligatori  per
legge, o quando non siano in grado di adottarli a causa  dell'obbligo
di astensione in capo alla maggioranza dei componenti il consiglio  o
la giunta comunale, la Giunta provinciale vi provvede a mezzo  di  un
commissario. Il termine assegnato non  puo'  essere  inferiore  a  30
giorni, salvo deroga motivata per i casi di urgenza. 
  2. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.