Art. 211 
 
                        Compenso dei revisori 
 
  1. Il compenso per i revisori e' stabilito nelle  deliberazioni  di
nomina, in misura non superiore a quella che e' determinata sul piano
generale, per ogni categoria o  classe  di  enti,  con  deliberazione
della  giunta  regionale,  sentiti  gli  ordini  professionali  e  le
associazioni rappresentative dei comuni su scala provinciale. 
  2. La deliberazione di cui al comma 1 fissa il compenso ai revisori
tenendo conto delle mansioni affidate  ai  revisori  stessi  e  della
dimensione demografica dell'ente. A tal fine  raggruppa  il  tipo  di
mansioni per categorie nell'ambito di ogni classe demografica.