Art. 211 Compenso dei revisori 1. Il compenso per i revisori e' stabilito nelle deliberazioni di nomina, in misura non superiore a quella che e' determinata sul piano generale, per ogni categoria o classe di enti, con deliberazione della giunta regionale, sentiti gli ordini professionali e le associazioni rappresentative dei comuni su scala provinciale. 2. La deliberazione di cui al comma 1 fissa il compenso ai revisori tenendo conto delle mansioni affidate ai revisori stessi e della dimensione demografica dell'ente. A tal fine raggruppa il tipo di mansioni per categorie nell'ambito di ogni classe demografica.