Art. 214 
 
                       Spese di rappresentanza 
 
  1. Sono spese di rappresentanza quelle sostenute  per  mantenere  o
accrescere il prestigio  dell'amministrazione  comunale.  Tali  spese
trovano il loro fondamento  nella  esigenza  che  il  comune  ha,  in
rapporto ai propri fini istituzionali, di manifestarsi all'esterno  e
devono essere  finalizzate,  nella  vita  di  relazione  del  comune,
all'intento di far  conoscere  e  apprezzare  l'attivita'  svolta  in
favore della collettivita'.