Art. 227 
 
                    Aggiornamento dei presidenti 
                 degli uffici elettorali di sezione 
 
  1. La giunta regionale organizza incontri di  aggiornamento  per  i
presidenti della sezione unica o della prima sezione del  comune,  se
costituisce anche l'ufficio centrale, con le modalita' fissate  dalla
legge regionale 8 agosto 1983, n.  9,  ogni  volta  che  hanno  luogo
consultazioni per  il  rinnovo  degli  organi  delle  amministrazioni
comunali. La giunta regionale puo' organizzare  gli  incontri  per  i
presidenti degli uffici elettorali di sezione  interessati  anche  in
luoghi diversi da quelli previsti dal  comma  2,  dell'art.  1  della
legge regionale  8  agosto  1983,  n.9.  Per  la  determinazione  dei
compensi  e  delle  indennita'  indicati  nell'art.  2  della   legge
regionale 8 agosto 1983, n. 9 si fa riferimento ai compensi stabiliti
per il presidente e per gli scrutatori e  i  segretari  degli  uffici
elettorali di sezione costituiti per le elezioni comunali.