Art. 227 Aggiornamento dei presidenti degli uffici elettorali di sezione 1. La giunta regionale organizza incontri di aggiornamento per i presidenti della sezione unica o della prima sezione del comune, se costituisce anche l'ufficio centrale, con le modalita' fissate dalla legge regionale 8 agosto 1983, n. 9, ogni volta che hanno luogo consultazioni per il rinnovo degli organi delle amministrazioni comunali. La giunta regionale puo' organizzare gli incontri per i presidenti degli uffici elettorali di sezione interessati anche in luoghi diversi da quelli previsti dal comma 2, dell'art. 1 della legge regionale 8 agosto 1983, n.9. Per la determinazione dei compensi e delle indennita' indicati nell'art. 2 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 9 si fa riferimento ai compensi stabiliti per il presidente e per gli scrutatori e i segretari degli uffici elettorali di sezione costituiti per le elezioni comunali.