Art. 24 
 
       Fusione o aggregazione di comuni su iniziativa popolare 
 
  1. La domanda di fusione o di aggregazione puo' essere proposta  da
almeno il 20 per cento degli elettori rispettivamente iscritti  nelle
liste elettorali dei comuni per i quali viene richiesta la fusione  o
l'aggregazione,  esclusi  gli  elettori  iscritti  all'anagrafe   dei
cittadini  residenti  all'estero.  Gli  elettori  devono  essere   in
possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del  sindaco
e del consiglio comunale. Ai fini dell'ammissibilita', nella  domanda
vanno indicati i comuni coinvolti, la denominazione  e  il  capoluogo
del nuovo comune. Le  sottoscrizioni  degli  elettori  devono  essere
autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti e con  le  modalita'
indicati dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53  e  successive
modificazioni. 
  2. La domanda, corredata delle sottoscrizioni, e'  presentata  alla
giunta provinciale, che accerta la regolarita'  delle  sottoscrizioni
ed  esprime  il  parere  previsto  dall'art.  301,  comma  2,  ed  e'
sottoposta al voto delle popolazioni interessate secondo le procedure
previste dall'art. 302 e seguenti. 
  3. Sulle  domande  di  fusione  o  di  aggregazione  di  iniziativa
popolare non e' richiesto il parere dei rispettivi consigli comunali.