Art. 24 Fusione o aggregazione di comuni su iniziativa popolare 1. La domanda di fusione o di aggregazione puo' essere proposta da almeno il 20 per cento degli elettori rispettivamente iscritti nelle liste elettorali dei comuni per i quali viene richiesta la fusione o l'aggregazione, esclusi gli elettori iscritti all'anagrafe dei cittadini residenti all'estero. Gli elettori devono essere in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale. Ai fini dell'ammissibilita', nella domanda vanno indicati i comuni coinvolti, la denominazione e il capoluogo del nuovo comune. Le sottoscrizioni degli elettori devono essere autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti e con le modalita' indicati dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni. 2. La domanda, corredata delle sottoscrizioni, e' presentata alla giunta provinciale, che accerta la regolarita' delle sottoscrizioni ed esprime il parere previsto dall'art. 301, comma 2, ed e' sottoposta al voto delle popolazioni interessate secondo le procedure previste dall'art. 302 e seguenti. 3. Sulle domande di fusione o di aggregazione di iniziativa popolare non e' richiesto il parere dei rispettivi consigli comunali.