Art. 247 
 
            Sospensione delle elezioni per insufficienza 
                      del numero dei candidati 
 
  1. Le elezioni non hanno luogo qualora non sia  presentata  nessuna
candidatura alla carica di sindaco. Nei  comuni  della  provincia  di
Bolzano, le elezioni  non  hanno  luogo  altresi'  quando  il  numero
complessivo dei candidati compresi nelle liste presentate  e  ammesse
non sia superiore alla meta' del numero dei consiglieri  da  eleggere
nel comune. 
  2. Ove si verifichi  taluno  dei  casi  previsti  dal  comma  1  il
presidente   della   commissione   o   sottocommissione    elettorale
circondariale ne  da'  immediatamente  notizia  al  presidente  della
regione al quale, inoltre, rimette subito copia del relativo verbale. 
  3.  Il  presidente  della  regione  da'   notizia   agli   elettori
dell'avvenuta  sospensione  delle   elezioni   mediante   avviso   da
pubblicarsi a cura del sindaco entro 5 giorni dalla  decisione  della
commissione o sottocommissione elettorale circondariale. 
  4. Le elezioni seguiranno  entro  novanta  giorni  dalla  data  del
decreto di sospensione, nel giorno che sara' stabilito dal presidente
della regione con le modalita' di cui all'art. 219. Tale termine puo'
essere prorogato al solo fine di far coincidere le  elezioni  con  il
primo turno elettorale utile previsto dall'art. 217.