Art. 247 Sospensione delle elezioni per insufficienza del numero dei candidati 1. Le elezioni non hanno luogo qualora non sia presentata nessuna candidatura alla carica di sindaco. Nei comuni della provincia di Bolzano, le elezioni non hanno luogo altresi' quando il numero complessivo dei candidati compresi nelle liste presentate e ammesse non sia superiore alla meta' del numero dei consiglieri da eleggere nel comune. 2. Ove si verifichi taluno dei casi previsti dal comma 1 il presidente della commissione o sottocommissione elettorale circondariale ne da' immediatamente notizia al presidente della regione al quale, inoltre, rimette subito copia del relativo verbale. 3. Il presidente della regione da' notizia agli elettori dell'avvenuta sospensione delle elezioni mediante avviso da pubblicarsi a cura del sindaco entro 5 giorni dalla decisione della commissione o sottocommissione elettorale circondariale. 4. Le elezioni seguiranno entro novanta giorni dalla data del decreto di sospensione, nel giorno che sara' stabilito dal presidente della regione con le modalita' di cui all'art. 219. Tale termine puo' essere prorogato al solo fine di far coincidere le elezioni con il primo turno elettorale utile previsto dall'art. 217.