Art. 256 
 
Esercizio del diritto di voto in ospedali e case di cura con meno  di
                           100 posti letto 
 
  1. Per gli ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto,  il
presidente della sezione elettorale  nella  cui  circoscrizione  sono
posti,  fissa  all'atto  dell'insediamento  del  seggio,  sentita  la
direzione sanitaria, le ore in cui nei  luoghi  stessi  i  ricoverati
potranno esercitare il diritto di voto. 
  2. Nelle ore fissate, il  presidente  della  sezione  si  reca  nei
luoghi di cura e, assistito  da  uno  degli  scrutatori  del  seggio,
designato  dalla  sorte,  e  dal  segretario,  e  alla  presenza  dei
rappresentanti di lista, se sono stati  designati,  che  ne  facciano
richiesta, raccoglie i voti dei ricoverati, curando che la  votazione
abbia luogo in cabina mobile o con  mezzo  idoneo  ad  assicurare  la
liberta' e la segretezza del voto.