Art. 256 Esercizio del diritto di voto in ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto 1. Per gli ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, il presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione sono posti, fissa all'atto dell'insediamento del seggio, sentita la direzione sanitaria, le ore in cui nei luoghi stessi i ricoverati potranno esercitare il diritto di voto. 2. Nelle ore fissate, il presidente della sezione si reca nei luoghi di cura e, assistito da uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e dal segretario, e alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta, raccoglie i voti dei ricoverati, curando che la votazione abbia luogo in cabina mobile o con mezzo idoneo ad assicurare la liberta' e la segretezza del voto.