Art. 263 Identificazione dell'elettore 1. Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista. 2. In mancanza di idoneo documento di identificazione munito di fotografia, uno dei membri dell'ufficio attesta la identita' dell'elettore apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista autenticata dalla commissione elettorale circondariale o sottocommissione elettorale circondariale. 3. Se nessuno dei membri dell'ufficio puo' accertare, sotto la sua responsabilita', l'identita' dell'elettore, questi puo' presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che attesti la sua identita'. Il presidente avverte quest'ultimo elettore che se afferma il falso, sara' punito con le pene stabilite dalle leggi. L'elettore che attesta l'identita' deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra. 4. In caso di dissenso sull'accertamento dell'identita' degli elettori decide il presidente a norma dell'art. 274.