Art. 263 
 
                    Identificazione dell'elettore 
 
  1. Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione,
indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista. 
  2. In mancanza di idoneo documento  di  identificazione  munito  di
fotografia,  uno  dei  membri  dell'ufficio  attesta   la   identita'
dell'elettore apponendo la propria firma nell'apposita colonna  della
lista  autenticata  dalla  commissione  elettorale  circondariale   o
sottocommissione elettorale circondariale. 
  3. Se nessuno dei membri dell'ufficio puo' accertare, sotto la  sua
responsabilita', l'identita' dell'elettore, questi puo' presentare un
altro elettore del comune,  noto  all'ufficio,  che  attesti  la  sua
identita'. Il presidente avverte quest'ultimo elettore che se afferma
il falso, sara' punito con le pene stabilite dalle leggi.  L'elettore
che attesta l'identita'  deve  mettere  la  sua  firma  nell'apposita
colonna della lista di cui sopra. 
  4. In  caso  di  dissenso  sull'accertamento  dell'identita'  degli
elettori decide il presidente a norma dell'art. 274.