Art. 265 
 
Comuni con popolazione fino  a  3.000  abitanti  della  provincia  di
  Trento - Elezione del sindaco e del consiglio comunale 
 
  1. Nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia
di Trento, nella scheda e' indicato, a fianco  del  contrassegno,  il
candidato alla carica di sindaco. 
  2. Ciascun elettore vota per un candidato alla carica  di  sindaco,
segnando con la  matita  copiativa  il  relativo  contrassegno.  Puo'
altresi' esprimere due voti di preferenza per candidati  alla  carica
di consigliere comunale compresi nella lista collegata  al  candidato
alla carica  di  sindaco  prescelto,  scrivendone  il  cognome  e  se
necessario il cognome e il nome nelle apposite righe  stampate  sotto
il medesimo contrassegno. Qualora il  candidato  abbia  due  cognomi,
l'elettore  nel  dare  la  preferenza  puo'   scriverne   solo   uno.
L'indicazione  deve  contenere  entrambi  i  cognomi  quando  vi  sia
possibilita' di confusione fra piu' candidati e all'occorrenza data e
luogo di nascita. 
  3. E' proclamato eletto sindaco il candidato  alla  carica  che  ha
ottenuto il maggior numero di voti. In caso di  parita'  di  voti  si
procede a un turno di ballottaggio fra  i  due  candidati  che  hanno
ottenuto il  maggior  numero  di  voti,  da  effettuarsi  la  seconda
domenica successiva a quella del primo turno. In  caso  di  ulteriore
parita', viene eletto il piu' anziano di eta'. 
  4. A ciascuna lista di candidati  alla  carica  di  consigliere  si
intendono attribuiti tanti voti quanti sono  i  voti  conseguiti  dal
candidato alla carica di sindaco a essa collegato. 
  5. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che  ha
riportato il maggior numero di voti sono  attribuiti  due  terzi  dei
seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unita' superiore
qualora il numero dei consiglieri da assegnare  alla  lista  contenga
una cifra decimale superiore  a  cinquanta.  I  restanti  seggi  sono
attribuiti proporzionalmente tra le altre liste.  L'attribuzione  dei
seggi alle liste avviene secondo le modalita' stabilite all'art. 282. 
  6. Nell'ambito di ogni lista i  candidati  sono  proclamati  eletti
consiglieri  comunali,  secondo  l'ordine  delle   rispettive   cifre
individuali. A parita' di cifra, sono proclamati eletti  i  candidati
che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a  ogni
lista di minoranza e' attribuito al candidato alla carica di  sindaco
della relativa lista.