Art. 265 Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento - Elezione del sindaco e del consiglio comunale 1. Nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento, nella scheda e' indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di sindaco. 2. Ciascun elettore vota per un candidato alla carica di sindaco, segnando con la matita copiativa il relativo contrassegno. Puo' altresi' esprimere due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome e se necessario il cognome e il nome nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza puo' scriverne solo uno. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilita' di confusione fra piu' candidati e all'occorrenza data e luogo di nascita. 3. E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti si procede a un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva a quella del primo turno. In caso di ulteriore parita', viene eletto il piu' anziano di eta'. 4. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco a essa collegato. 5. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a cinquanta. I restanti seggi sono attribuiti proporzionalmente tra le altre liste. L'attribuzione dei seggi alle liste avviene secondo le modalita' stabilite all'art. 282. 6. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali, secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parita' di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ogni lista di minoranza e' attribuito al candidato alla carica di sindaco della relativa lista.