Art. 27 
 
                    Parere del consiglio comunale 
 
  1. I consigli di tutti i comuni interessati,  qualora  non  abbiano
gia' espresso  il  loro  motivato  parere  con  la  deliberazione  di
approvazione della domanda, vengono sentiti su tutte le proposte e su
tutte le domande previste dagli articoli 18, 21, 22, 23  e  25  e  si
esprimono con motivata deliberazione. 
  2. Contro le deliberazioni di cui al comma 1, ogni elettore,  entro
venti giorni dall'ultimo  di  pubblicazione,  puo'  produrre  proprie
osservazioni alla giunta provinciale, che le trasmette,  con  proprio
motivato parere, alla giunta regionale.