Art. 27 Parere del consiglio comunale 1. I consigli di tutti i comuni interessati, qualora non abbiano gia' espresso il loro motivato parere con la deliberazione di approvazione della domanda, vengono sentiti su tutte le proposte e su tutte le domande previste dagli articoli 18, 21, 22, 23 e 25 e si esprimono con motivata deliberazione. 2. Contro le deliberazioni di cui al comma 1, ogni elettore, entro venti giorni dall'ultimo di pubblicazione, puo' produrre proprie osservazioni alla giunta provinciale, che le trasmette, con proprio motivato parere, alla giunta regionale.