Art. 280 
 
           Comuni a sezione unica - Attribuzione dei seggi 
                    e proclamazione degli eletti 
 
  1.  Nei  comuni  a  sezione  unica,  il  presidente,  ultimate   le
operazioni di scrutinio, procede: 
    a) nei  comuni  con  popolazione  fino  a  3.000  abitanti  della
Provincia di Trento, immediatamente alla proclamazione a sindaco  del
candidato che  ha  ottenuto  il  maggior  numero  di  voti  e  quindi
all'attribuzione dei seggi alle  liste  e  alla  proclamazione  degli
eletti consiglieri, con le modalita' di cui all'art. 282; 
    b) nei comuni  con  popolazione  fino  a  15.000  abitanti  della
Provincia di Bolzano, immediatamente alla proclamazione a sindaco del
candidato che  ha  ottenuto  il  maggior  numero  di  voti  e  quindi
all'attribuzione dei seggi alle  liste  e  alla  proclamazione  degli
eletti consiglieri, con le modalita' di cui all'art. 284. 
  2. Qualora nessun candidato risulti eletto sindaco,  il  presidente
sospende le operazioni e si procede a un secondo turno  di  votazione
ai sensi degli articoli 265, comma 3, 267, comma 3 e 271. 
  3.  Al  termine  dello  scrutinio  relativo  al  secondo  turno  di
votazione il presidente provvede al completamento delle operazioni di
cui al comma 1. 
  4. Concluse le operazioni di  scrutinio  relative  al  primo  o  al
secondo turno di votazione, il presidente provvede alla chiusura  del
verbale compilato a termini degli  articoli  288,  289  e  290,  alla
confezione dei plichi diretti alla giunta regionale e al comune, alla
loro consegna  al  sindaco  del  comune  o  suo  delegato,  ai  sensi
dell'art. 291, nonche'  alla  riconsegna  al  sindaco  o  ad  un  suo
delegato  del  materiale  avanzato  e  dell'arredamento  della  sala;
quindi, dichiara sciolta l'adunanza.