Art. 280 Comuni a sezione unica - Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti 1. Nei comuni a sezione unica, il presidente, ultimate le operazioni di scrutinio, procede: a) nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della Provincia di Trento, immediatamente alla proclamazione a sindaco del candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti e quindi all'attribuzione dei seggi alle liste e alla proclamazione degli eletti consiglieri, con le modalita' di cui all'art. 282; b) nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della Provincia di Bolzano, immediatamente alla proclamazione a sindaco del candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti e quindi all'attribuzione dei seggi alle liste e alla proclamazione degli eletti consiglieri, con le modalita' di cui all'art. 284. 2. Qualora nessun candidato risulti eletto sindaco, il presidente sospende le operazioni e si procede a un secondo turno di votazione ai sensi degli articoli 265, comma 3, 267, comma 3 e 271. 3. Al termine dello scrutinio relativo al secondo turno di votazione il presidente provvede al completamento delle operazioni di cui al comma 1. 4. Concluse le operazioni di scrutinio relative al primo o al secondo turno di votazione, il presidente provvede alla chiusura del verbale compilato a termini degli articoli 288, 289 e 290, alla confezione dei plichi diretti alla giunta regionale e al comune, alla loro consegna al sindaco del comune o suo delegato, ai sensi dell'art. 291, nonche' alla riconsegna al sindaco o ad un suo delegato del materiale avanzato e dell'arredamento della sala; quindi, dichiara sciolta l'adunanza.