Art. 282 Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della Provincia di Trento - Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti 1. Nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della Provincia di Trento il presidente dell'ufficio centrale compie le seguenti operazioni: a) sentiti i membri dell'ufficio, procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Ultimato il riesame, il presidente fara' raccogliere, per ogni sezione, le schede riesaminate in un plico che verra' allegato al verbale di cui all'art. 290; b) determina la cifra individuale di ciascun candidato che e' costituita: dai voti validi ottenuti in tutte le sezioni del comune, per il candidato alla carica di sindaco; dalla somma dei voti validi di preferenza, riportati in tutte le sezioni del comune, per i candidati alla carica di consigliere comunale; c) compone, per ogni lista e distintamente per la carica di sindaco e per quella di consigliere comunale, la graduatoria dei candidati, disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente; d) proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; e) assegna alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti i due terzi dei seggi, fra i quali deve essere considerato quello relativo al sindaco, salvo quanto disposto dall'art. 287. Qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a cinquanta, si arrotonda all'unita' superiore. Il restante terzo dei seggi e' attribuito proporzionalmente tra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista per 1; 2; 3; ... fino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti cosi' ottenuti, i piu' alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parita' di quoziente delle cifre intere e decimali il seggio e' attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parita' di quest'ultima, per sorteggio; f) proclama eletti consiglieri comunali, fino a concorrenza dei seggi a cui le liste hanno diritto e detratto dal numero di seggi attribuiti alla lista di maggioranza quello assegnato al candidato proclamato eletto sindaco, i candidati che nell'ordine della graduatoria di cui alla lettera c) hanno riportato le cifre individuali piu' alte e, a parita' di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista; il primo seggio spettante a ogni lista di minoranza e' attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima. 2. Nel caso in cui i candidati alla carica di sindaco piu' votati ottengano lo stesso numero di voti validi, si procede a un secondo turno di votazione ai sensi degli articoli 265, comma 3, e 271. Il presidente dell'ufficio centrale sospende le operazioni e procede alla individuazione dei candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto lo stesso numero di voti. 3. Al termine dello scrutinio relativo al secondo turno di votazione, l'ufficio centrale si ricostituisce e il presidente: a) procede alle operazioni di cui alla lettera a) del comma 1; b) determina la cifra individuale dei candidati al secondo turno di votazione, che e' costituita dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni del comune e proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di ulteriore parita', viene eletto il piu' anziano di eta'; c) procede alla assegnazione dei seggi alle liste e alla proclamazione degli eletti alla carica di consigliere, compiendo le operazioni di cui alle lettere e) ed f) del comma 1. 4. La proclamazione ha carattere provvisorio fino a quando il nuovo consiglio comunale non ha adottato le decisioni a norma dell'art. 45 e viene fatta dopo aver interpellato gli elettori presenti circa l'esistenza di eventuali cause di ineleggibilita' a carico degli eletti, dando atto di tale circostanza nel verbale delle operazioni. 5. Il presidente provvede quindi alla chiusura del verbale compilato ai sensi degli articoli 288 e 290, alla confezione dei plichi diretti alla giunta regionale e al comune, al loro recapito al sindaco del comune o a un suo delegato ai sensi dell'art. 291 nonche' alla riconsegna al sindaco o a un suo delegato del materiale non utilizzato e dell'arredamento della sala; quindi, dichiara sciolta l'adunanza.