Art. 282 
 
Comuni con popolazione fino  a  3.000  abitanti  della  Provincia  di
  Trento - Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti 
 
  1. Nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della Provincia
di Trento il presidente  dell'ufficio  centrale  compie  le  seguenti
operazioni: 
    a) sentiti i membri dell'ufficio, procede, per ogni  sezione,  al
riesame delle schede contenenti voti contestati e  non  assegnati  e,
tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i
reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione,
sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Ultimato il  riesame,  il
presidente fara' raccogliere, per ogni sezione, le schede riesaminate
in un plico che verra' allegato al verbale di cui all'art. 290; 
    b) determina la cifra individuale di  ciascun  candidato  che  e'
costituita: dai voti validi ottenuti in tutte le sezioni del  comune,
per il candidato alla carica di sindaco; dalla somma dei voti  validi
di preferenza, riportati in  tutte  le  sezioni  del  comune,  per  i
candidati alla carica di consigliere comunale; 
    c) compone, per ogni lista  e  distintamente  per  la  carica  di
sindaco e per quella di  consigliere  comunale,  la  graduatoria  dei
candidati, disponendo i nominativi in  ordine  di  cifra  individuale
decrescente; 
    d) proclama eletto  sindaco  il  candidato  che  ha  ottenuto  il
maggior numero di voti validi; 
    e) assegna alla lista  collegata  al  candidato  alla  carica  di
sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti  i  due  terzi  dei
seggi, fra  i  quali  deve  essere  considerato  quello  relativo  al
sindaco, salvo quanto disposto dall'art. 287. Qualora il  numero  dei
consiglieri da assegnare  alla  lista  contenga  una  cifra  decimale
superiore a cinquanta, si arrotonda all'unita' superiore. Il restante
terzo dei seggi e' attribuito proporzionalmente tra le altre liste. A
tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista per 1; 2; 3;
... fino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi  si
scelgono, tra i quozienti cosi'  ottenuti,  i  piu'  alti  in  numero
uguale  a  quello  dei  seggi  da  assegnare,  disponendoli  in   una
graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene  tanti  seggi  quanti
sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella  graduatoria.  A
parita' di quoziente delle cifre  intere  e  decimali  il  seggio  e'
attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e,
a parita' di quest'ultima, per sorteggio; 
    f) proclama eletti consiglieri comunali, fino a  concorrenza  dei
seggi a cui le liste hanno diritto e detratto  dal  numero  di  seggi
attribuiti alla lista di maggioranza quello  assegnato  al  candidato
proclamato  eletto  sindaco,  i  candidati  che   nell'ordine   della
graduatoria  di  cui  alla  lettera  c)  hanno  riportato  le   cifre
individuali piu' alte e, a parita' di  cifra,  quelli  che  precedono
nell'ordine di lista; il primo  seggio  spettante  a  ogni  lista  di
minoranza e' attribuito al candidato alla  carica  di  sindaco  della
lista medesima. 
  2. Nel caso in cui i candidati alla carica di sindaco  piu'  votati
ottengano lo stesso numero di voti validi, si procede  a  un  secondo
turno di votazione ai sensi degli articoli 265, comma 3,  e  271.  Il
presidente dell'ufficio centrale sospende  le  operazioni  e  procede
alla individuazione dei candidati alla carica di  sindaco  che  hanno
ottenuto lo stesso numero di voti. 
  3.  Al  termine  dello  scrutinio  relativo  al  secondo  turno  di
votazione, l'ufficio centrale si ricostituisce e il presidente: 
    a) procede alle operazioni di cui alla lettera a) del comma 1; 
    b) determina la cifra individuale dei candidati al secondo  turno
di votazione, che e' costituita dalla somma dei voti validi  ottenuti
da ciascun candidato in tutte le sezioni del comune e proclama eletto
sindaco il candidato che  ha  ottenuto  il  maggior  numero  di  voti
validi. In caso di ulteriore parita', viene eletto il piu' anziano di
eta'; 
    c)  procede  alla  assegnazione  dei  seggi  alle  liste  e  alla
proclamazione degli eletti alla carica di consigliere,  compiendo  le
operazioni di cui alle lettere e) ed f) del comma 1. 
  4. La proclamazione ha carattere provvisorio fino a quando il nuovo
consiglio comunale non ha adottato le decisioni a norma dell'art.  45
e viene fatta dopo aver  interpellato  gli  elettori  presenti  circa
l'esistenza di eventuali cause  di  ineleggibilita'  a  carico  degli
eletti, dando atto di tale circostanza nel verbale delle operazioni. 
  5.  Il  presidente  provvede  quindi  alla  chiusura  del   verbale
compilato ai sensi degli articoli 288  e  290,  alla  confezione  dei
plichi diretti alla giunta regionale e al comune, al loro recapito al
sindaco del comune o a un suo delegato ai sensi dell'art. 291 nonche'
alla riconsegna al sindaco o a un  suo  delegato  del  materiale  non
utilizzato e dell'arredamento della sala;  quindi,  dichiara  sciolta
l'adunanza.