Art. 289 Verbale dell'ufficio elettorale di sezione 1. Il verbale dell'ufficio elettorale di sezione deve contenere: a) la data e l'ora dell'insediamento dell'ufficio nonche' il nome e cognome dei componenti il medesimo e dei rappresentanti di lista; b) la constatazione del numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione e di quelli ammessi a votare nella sezione a termini delle lettere b), c) e d) dell'art. 252; c) l'indicazione del numero delle schede autenticate prima dell'apertura della votazione ed eventualmente durante la votazione; d) l'indicazione nominativa degli elettori ammessi a votare ai sensi dell'art. 259, comma 3; e) l'indicazione dei risultati dello scrutinio, riepilogati nel modo seguente: 1) totale dei votanti; 2) totale delle schede contenenti i voti validi, compresi i voti contestati ma attribuiti; 3) totale delle schede contenenti i voti contestati e non attribuiti; 4) totale delle schede contenenti i voti nulli; 5) totale delle schede nulle; 6) totale delle schede bianche. Il dato di cui al numero 1) e' desunto dalla lista elettorale e dalle liste aggiunte che sono servite per la votazione, mentre i dati di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) sono desunti dalle tabelle di scrutinio che costituiscono parte integrante del verbale; f) la succinta descrizione di ogni fatto anormale, incidente, contestazione o altro, che si verifichi durante lo svolgimento delle operazioni nonche' la citazione delle proteste o reclami presentati all'ufficio con la precisazione dei provvedimenti adottati dal presidente; g) l'elenco degli allegati al verbale; h) l'indicazione dell'ora e data di chiusura delle operazioni; i) la firma in calce di tutti i componenti l'ufficio e dei rappresentanti di lista.