Art. 289 
 
             Verbale dell'ufficio elettorale di sezione 
 
  1. Il verbale dell'ufficio elettorale di sezione deve contenere: 
    a) la data e l'ora dell'insediamento dell'ufficio nonche' il nome
e cognome dei componenti il medesimo e dei rappresentanti di lista; 
    b) la constatazione del  numero  degli  elettori  iscritti  nelle
liste della sezione e di quelli ammessi  a  votare  nella  sezione  a
termini delle lettere b), c) e d) dell'art. 252; 
    c)  l'indicazione  del  numero  delle  schede  autenticate  prima
dell'apertura della votazione ed eventualmente durante la votazione; 
    d) l'indicazione nominativa degli elettori ammessi  a  votare  ai
sensi dell'art. 259, comma 3; 
    e) l'indicazione dei risultati dello scrutinio,  riepilogati  nel
modo seguente: 
      1) totale dei votanti; 
      2) totale delle schede contenenti i  voti  validi,  compresi  i
voti contestati ma attribuiti; 
      3) totale delle schede  contenenti  i  voti  contestati  e  non
attribuiti; 
      4) totale delle schede contenenti i voti nulli; 
      5) totale delle schede nulle; 
      6) totale delle schede bianche. 
  Il dato di cui al numero 1) e' desunto  dalla  lista  elettorale  e
dalle liste aggiunte che sono servite per la votazione, mentre i dati
di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) sono desunti  dalle  tabelle  di
scrutinio che costituiscono parte integrante del verbale; 
    f) la succinta descrizione di  ogni  fatto  anormale,  incidente,
contestazione o altro, che si verifichi durante lo svolgimento  delle
operazioni nonche' la citazione delle proteste o  reclami  presentati
all'ufficio  con  la  precisazione  dei  provvedimenti  adottati  dal
presidente; 
    g) l'elenco degli allegati al verbale; 
    h) l'indicazione dell'ora e data di chiusura delle operazioni; 
    i) la firma in calce  di  tutti  i  componenti  l'ufficio  e  dei
rappresentanti di lista.