Art. 298 Esperimento di votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche 1. Al fine dell'eventuale introduzione in tutti i comuni della regione di sistemi elettronici per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, negli uffici elettorali di sezione che saranno individuati con decreto del presidente della regione sono sperimentate operazioni di voto e di scrutinio mediante l'uso di apparecchiature elettroniche. 2. Le scelte relative alla definizione dell'esperimento sono fatte in coordinamento con le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantirne la compatibilita' con gli orientamenti e le soluzioni tecnologiche e infrastrutturali adottate dalle medesime. 3. L'esperimento di votazione e scrutinio di cui al comma 1 si svolge nelle stesse giornate delle operazioni di votazione e scrutinio disciplinate dalla presente legge. 4. Alla sperimentazione possono partecipare gli elettori dopo aver espresso il voto ai sensi della presente legge. 5. Lo scrutinio mediante l'uso di apparecchiature elettroniche e' effettuato al termine delle operazioni attribuite a ciascun ufficio elettorale di sezione dalla presente legge. 6. Con decreto del presidente della regione, previa deliberazione della giunta, sono stabilite le modalita' di svolgimento dell'esperimento di cui al comma 1. 7. Tutte le spese inerenti e conseguenti le sperimentazioni sono a carico della regione.