Art. 298 
 
                Esperimento di votazione e scrutinio 
                mediante apparecchiature elettroniche 
 
  1. Al fine dell'eventuale introduzione  in  tutti  i  comuni  della
regione di sistemi elettronici per l'elezione diretta del  sindaco  e
del consiglio  comunale,  negli  uffici  elettorali  di  sezione  che
saranno individuati con decreto del  presidente  della  regione  sono
sperimentate operazioni di voto e  di  scrutinio  mediante  l'uso  di
apparecchiature elettroniche. 
  2. Le scelte relative alla definizione dell'esperimento sono  fatte
in coordinamento con le province autonome di Trento e di Bolzano,  al
fine di garantirne  la  compatibilita'  con  gli  orientamenti  e  le
soluzioni tecnologiche e infrastrutturali adottate dalle medesime. 
  3. L'esperimento di votazione e scrutinio di  cui  al  comma  1  si
svolge  nelle  stesse  giornate  delle  operazioni  di  votazione   e
scrutinio disciplinate dalla presente legge. 
  4. Alla sperimentazione possono partecipare gli elettori dopo  aver
espresso il voto ai sensi della presente legge. 
  5. Lo scrutinio mediante l'uso di apparecchiature  elettroniche  e'
effettuato al termine delle operazioni attribuite a  ciascun  ufficio
elettorale di sezione dalla presente legge. 
  6. Con decreto del presidente della regione,  previa  deliberazione
della  giunta,   sono   stabilite   le   modalita'   di   svolgimento
dell'esperimento di cui al comma 1. 
  7. Tutte le spese inerenti e conseguenti le sperimentazioni sono  a
carico della regione.