Art. 30 
 
                      Separazione patrimoniale 
 
  1. Ferma restando l'unita'  del  comune  e  salve  le  disposizioni
concernenti l'amministrazione dei beni di  uso  civico,  le  frazioni
possono  ottenere,  a  domanda  della  maggioranza   degli   elettori
stabilita dall'art. 21, la separazione  delle  rendite  patrimoniali,
delle  passivita'  e  delle  spese   relative   alla   conservazione,
manutenzione e miglioramento del patrimonio, nonche' alla  viabilita'
interna, all'illuminazione pubblica, all'istruzione elementare,  agli
edifici destinati al culto, ai cimiteri  e  al  servizio  antincendi,
quando siano in grado di provvedere ai loro particolari  interessi  e
le condizioni dei luoghi lo consiglino. 
  2. Il relativo provvedimento e' adottato dalla giunta  provinciale,
che puo' sempre disporre la  fusione  delle  rendite  patrimoniali  e
delle spese frazionali con quelle del comune se  cio'  sia  richiesto
dalle esigenze generali del medesimo.