Art. 30 Separazione patrimoniale 1. Ferma restando l'unita' del comune e salve le disposizioni concernenti l'amministrazione dei beni di uso civico, le frazioni possono ottenere, a domanda della maggioranza degli elettori stabilita dall'art. 21, la separazione delle rendite patrimoniali, delle passivita' e delle spese relative alla conservazione, manutenzione e miglioramento del patrimonio, nonche' alla viabilita' interna, all'illuminazione pubblica, all'istruzione elementare, agli edifici destinati al culto, ai cimiteri e al servizio antincendi, quando siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi e le condizioni dei luoghi lo consiglino. 2. Il relativo provvedimento e' adottato dalla giunta provinciale, che puo' sempre disporre la fusione delle rendite patrimoniali e delle spese frazionali con quelle del comune se cio' sia richiesto dalle esigenze generali del medesimo.