Art. 302 Indizione del referendum e casi di non indizione 1. La giunta regionale, accertata la regolarita' delle domande e dell'istruttoria, eccettuato quanto previsto dai commi 2 e 4, ordina la votazione per referendum, fissa la data della convocazione dei comizi e la formula sulla quale verra' fatta la votazione. La data di convocazione dei comizi viene stabilita d'intesa col commissario del Governo per la provincia interessata. 2. Il consiglio regionale puo' non far luogo a referendum se in base agli atti di istruttoria ritenga che la domanda di erezione in comune autonomo di una frazione o la domanda di distacco di una frazione da un comune con aggregazione ad altro contermine, non possono comunque essere accolte, perche' vi osti la condizione dei luoghi o perche' il nuovo comune o i comuni di cui viene modificata la circoscrizione territoriale non avrebbero sufficienti mezzi per provvedere alle funzioni determinate dalla legge per il comune. 3. Qualora i consigli dei comuni la cui circoscrizione verrebbe variata abbiano manifestato il loro parere favorevole alla variazione di circoscrizione con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati al comune, il consiglio regionale puo' deliberare, con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati alla regione, che al referendum partecipino soltanto gli elettori del comune ove non si sia raggiunta la prescritta maggioranza qualificata, o gli elettori della frazione che abbia richiesto di essere eretta a comune autonomo o di quella porzione di territorio che verrebbe trasferita dall'uno all'altro comune. 4. Puo' egualmente prescindersi dal referendum quando ricorrendo i requisiti di cui al comma 3, si tratti di proposta di cambiamento di denominazione del comune o di una variazione della circoscrizione territoriale del comune che interessi il territorio nel quale non si trovano insediamenti umani permanenti.