Art. 302 
 
          Indizione del referendum e casi di non indizione 
 
  1. La giunta regionale, accertata la regolarita'  delle  domande  e
dell'istruttoria, eccettuato quanto previsto dai commi 2 e 4,  ordina
la votazione per referendum, fissa la  data  della  convocazione  dei
comizi e la formula sulla quale verra' fatta la votazione. La data di
convocazione dei comizi viene stabilita d'intesa col commissario  del
Governo per la provincia interessata. 
  2. Il consiglio regionale puo' non far luogo  a  referendum  se  in
base agli atti di istruttoria ritenga che la domanda di  erezione  in
comune autonomo di una frazione o  la  domanda  di  distacco  di  una
frazione da un comune  con  aggregazione  ad  altro  contermine,  non
possono comunque essere accolte, perche' vi osti  la  condizione  dei
luoghi o perche' il nuovo comune o i comuni di cui  viene  modificata
la circoscrizione territoriale non avrebbero  sufficienti  mezzi  per
provvedere alle funzioni determinate dalla legge per il comune. 
  3. Qualora i consigli dei comuni  la  cui  circoscrizione  verrebbe
variata abbiano manifestato il loro parere favorevole alla variazione
di circoscrizione con la maggioranza dei tre quarti  dei  consiglieri
assegnati al comune, il consiglio regionale puo' deliberare,  con  la
maggioranza dei tre quarti dei consiglieri  assegnati  alla  regione,
che al referendum partecipino soltanto gli elettori  del  comune  ove
non si sia raggiunta la prescritta  maggioranza  qualificata,  o  gli
elettori della frazione che abbia richiesto di essere eretta a comune
autonomo o di quella porzione di territorio che  verrebbe  trasferita
dall'uno all'altro comune. 
  4. Puo' egualmente prescindersi dal referendum quando ricorrendo  i
requisiti di cui al comma 3, si tratti di proposta di cambiamento  di
denominazione del comune o di  una  variazione  della  circoscrizione
territoriale del comune che interessi il territorio nel quale non  si
trovano insediamenti umani permanenti.