Art. 309 
 
           Nomina della commissione elettorale di sezione 
 
  1. La giunta comunale  provvede  alla  nomina  di  una  commissione
elettorale per il referendum per ciascuna delle sezioni in cui  viene
diviso il comune. La nomina deve avvenire almeno 8 giorni prima della
data fissata per la votazione ed entro lo stesso termine deve esserne
fatta la notifica per iscritto agli interessati.