Art. 309 Nomina della commissione elettorale di sezione 1. La giunta comunale provvede alla nomina di una commissione elettorale per il referendum per ciascuna delle sezioni in cui viene diviso il comune. La nomina deve avvenire almeno 8 giorni prima della data fissata per la votazione ed entro lo stesso termine deve esserne fatta la notifica per iscritto agli interessati.