Art. 324 
 
                      Chiusura della votazione 
 
  1.  Le  operazioni  di  voto  devono  svolgersi  ininterrottamente.
All'ora stabilita per la chiusura,  il  presidente  ammette  al  voto
ancora e soltanto gli elettori che gia' si  trovano  nel  locale  del
seggio,  dopo  di  che  dichiara  chiusa  la   votazione   e   inizia
immediatamente le operazioni di scrutinio.