Art. 33 Disposizioni generali 1. I comuni, al fine di svolgere le proprie funzioni in modo ottimale e coordinato o di effettuare interventi di reciproco interesse, possono adottare le forme associative o di collaborazione previste dalla legge provinciale. 2. I comuni ladini della valle di Fassa possono gestire in forma associata le funzioni attribuite o delegate ai comuni da leggi o regolamenti anche ricorrendo a forme associative e collaborative diverse da quelle precedentemente indicate. 3. La legge provinciale stabilisce quali funzioni, ivi comprese quelle di cui all'art. 2, comma 4, nonche' quelle delegate sono esercitate in forma associata dai comuni, nonche', per ciascuna funzione, la forma o le forme di gestione associata da utilizzare. 4. La legge provinciale individua altresi' quali funzioni, ivi comprese quelle delegate, sono esercitate dai comuni avvalendosi delle strutture organizzative di un altro comune, ovvero delle strutture costituite per la gestione associata. 5. La legge provinciale disciplina inoltre le modalita' e i tempi per l'individuazione degli ambiti territoriali entro i quali operano le forme di collaborazione tra comuni di cui ai commi 3 e 4 facendo riferimento ai seguenti criteri: a) coinvolgimento dei comuni interessati per la individuazione degli ambiti territoriali; b) omogeneita' o positiva integrazione delle caratteristiche geografiche e socio-economiche e sufficiente grado di identificazione e comunanza nelle caratteristiche etnico linguistiche e nelle tradizioni storico-culturali della popolazione. In ogni caso deve essere assicurata unicita' di ambito territoriale ai comuni ladini della Provincia di Trento, individuati dall'art. 5 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592; c) dimensione degli ambiti territoriali idonea ad assicurare l'esercizio delle funzioni e l'organizzazione dei servizi a livelli adeguati di economicita' ed efficacia; d) unicita' degli ambiti territoriali individuati per la gestione associata in forma obbligatoria di funzioni e di servizi. La legge provinciale puo' disporre che, per ragioni di economicita' ed efficienza, particolari servizi pubblici siano organizzati in forma associata con riferimento ad ambiti territoriali diversi e piu' ampi, e con le forme di gestione individuate tra quelle previste dalla legge provinciale di cui all'art. 41. 6. La legge provinciale stabilisce le modalita' per la costituzione delle forme di collaborazione tra comuni di cui ai commi 3 e 4 all'interno degli ambiti di cui al comma 5, nonche' le modalita' per il trasferimento del personale, dei beni e degli altri rapporti giuridici. La medesima legge puo' disciplinare i poteri sostitutivi.