Art. 33 
 
                        Disposizioni generali 
 
  1. I comuni, al fine  di  svolgere  le  proprie  funzioni  in  modo
ottimale  e  coordinato  o  di  effettuare  interventi  di  reciproco
interesse, possono adottare le forme associative o di  collaborazione
previste dalla legge provinciale. 
  2. I comuni ladini della valle di Fassa possono  gestire  in  forma
associata le funzioni attribuite o delegate  ai  comuni  da  leggi  o
regolamenti anche ricorrendo  a  forme  associative  e  collaborative
diverse da quelle precedentemente indicate. 
  3. La legge provinciale stabilisce  quali  funzioni,  ivi  comprese
quelle di cui all'art. 2,  comma  4,  nonche'  quelle  delegate  sono
esercitate in forma  associata  dai  comuni,  nonche',  per  ciascuna
funzione, la forma o le forme di gestione associata da utilizzare. 
  4. La legge provinciale  individua  altresi'  quali  funzioni,  ivi
comprese quelle delegate,  sono  esercitate  dai  comuni  avvalendosi
delle strutture  organizzative  di  un  altro  comune,  ovvero  delle
strutture costituite per la gestione associata. 
  5. La legge provinciale disciplina inoltre le modalita' e  i  tempi
per l'individuazione degli ambiti territoriali entro i quali  operano
le forme di collaborazione tra comuni di cui ai commi 3 e  4  facendo
riferimento ai seguenti criteri: 
    a) coinvolgimento dei comuni interessati  per  la  individuazione
degli ambiti territoriali; 
    b) omogeneita'  o  positiva  integrazione  delle  caratteristiche
geografiche e socio-economiche e sufficiente grado di identificazione
e  comunanza  nelle  caratteristiche  etnico  linguistiche  e   nelle
tradizioni storico-culturali della popolazione.  In  ogni  caso  deve
essere assicurata unicita' di ambito territoriale  ai  comuni  ladini
della Provincia  di  Trento,  individuati  dall'art.  5  del  decreto
legislativo 16 dicembre 1993, n. 592; 
    c) dimensione degli  ambiti  territoriali  idonea  ad  assicurare
l'esercizio delle funzioni e l'organizzazione dei servizi  a  livelli
adeguati di economicita' ed efficacia; 
    d) unicita' degli ambiti territoriali individuati per la gestione
associata in forma obbligatoria di funzioni e di  servizi.  La  legge
provinciale  puo'  disporre  che,  per  ragioni  di  economicita'  ed
efficienza, particolari servizi pubblici siano organizzati  in  forma
associata con riferimento ad ambiti territoriali diversi e piu' ampi,
e con le forme di gestione  individuate  tra  quelle  previste  dalla
legge provinciale di cui all'art. 41. 
  6. La legge provinciale stabilisce le modalita' per la costituzione
delle forme di collaborazione tra comuni  di  cui  ai  commi  3  e  4
all'interno degli ambiti di cui al comma 5, nonche' le modalita'  per
il trasferimento del personale,  dei  beni  e  degli  altri  rapporti
giuridici. La medesima legge puo' disciplinare i poteri sostitutivi.