Art. 330 
 
       Formazione, chiusura, recapito e consegna dei plichi - 
            Risultato della votazione e sua pubblicazione 
 
  1. Ultimato lo scrutinio e chiuso il verbale delle  operazioni  per
il referendum, il presidente procede alla formazione  di  due  plichi
contenenti rispettivamente: 
    a) primo plico: 
      1) copia del verbale delle operazioni di voto e di scrutinio; 
      2) schede votate, comprese quelle bianche e nulle; 
      3) copia dei fogli di scrutinio; 
      4) copia degli elenchi  elettorali  che  sono  serviti  per  la
votazione; 
    b) secondo plico: 
      1) copia del verbale delle operazioni di voto e di scrutinio; 
      2) copia dei fogli di scrutinio; 
      3) copia degli elenchi  elettorali  che  sono  serviti  per  la
votazione. 
  2. I plichi sono chiusi con sigilli recanti le firme del presidente
e dei due scrutatori. 
  3. Il primo plico e' recapitato dal presidente del seggio, o da  un
suo incaricato, munito di regolare  delega,  entro  ventiquattro  ore
dalla  chiusura  della  votazione,  alla  presidenza   della   giunta
regionale, mentre il secondo plico e'  recapitato,  entro  lo  stesso
termine, alla  sede  dell'ufficio  comunale,  per  essere  conservato
nell'archivio locale. 
  4. Nei comuni ove esistono piu' sezioni elettorali il  primo  plico
dovra' essere consegnato al presidente della prima sezione, il  quale
ne disporra' il recapito alla presidenza della regione, unitamente ai
plichi di tutte le altre sezioni del comune. 
  5. Il risultato della sezione viene  proclamato  dal  presidente  e
quello complessivo, ove esistano piu' sezioni, dal  presidente  della
prima sezione, e viene partecipato  al  sindaco  del  comune  per  la
pubblicazione all'albo comunale.