Art. 330 Formazione, chiusura, recapito e consegna dei plichi - Risultato della votazione e sua pubblicazione 1. Ultimato lo scrutinio e chiuso il verbale delle operazioni per il referendum, il presidente procede alla formazione di due plichi contenenti rispettivamente: a) primo plico: 1) copia del verbale delle operazioni di voto e di scrutinio; 2) schede votate, comprese quelle bianche e nulle; 3) copia dei fogli di scrutinio; 4) copia degli elenchi elettorali che sono serviti per la votazione; b) secondo plico: 1) copia del verbale delle operazioni di voto e di scrutinio; 2) copia dei fogli di scrutinio; 3) copia degli elenchi elettorali che sono serviti per la votazione. 2. I plichi sono chiusi con sigilli recanti le firme del presidente e dei due scrutatori. 3. Il primo plico e' recapitato dal presidente del seggio, o da un suo incaricato, munito di regolare delega, entro ventiquattro ore dalla chiusura della votazione, alla presidenza della giunta regionale, mentre il secondo plico e' recapitato, entro lo stesso termine, alla sede dell'ufficio comunale, per essere conservato nell'archivio locale. 4. Nei comuni ove esistono piu' sezioni elettorali il primo plico dovra' essere consegnato al presidente della prima sezione, il quale ne disporra' il recapito alla presidenza della regione, unitamente ai plichi di tutte le altre sezioni del comune. 5. Il risultato della sezione viene proclamato dal presidente e quello complessivo, ove esistano piu' sezioni, dal presidente della prima sezione, e viene partecipato al sindaco del comune per la pubblicazione all'albo comunale.