Art. 338 
 
                            Norma finale 
 
  1. Quando norme o provvedimenti fanno riferimento alle disposizioni
espressamente abrogate dall'art. 337, comma 1, o alle  corrispondenti
disposizioni  indicate  nella  colonna   C   dell'allegato   L/1   il
riferimento si intende  alle  relative  disposizioni  della  presente
legge, come riportate nella colonna A dello stesso allegato L/1. 
  2. Restano fermi i  termini  fissati  nelle  disposizioni  abrogate
dall'art. 337 per l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti e per
l'adozione di atti, in relazione alle norme  riunite  nella  presente
legge.