Art. 338 Norma finale 1. Quando norme o provvedimenti fanno riferimento alle disposizioni espressamente abrogate dall'art. 337, comma 1, o alle corrispondenti disposizioni indicate nella colonna C dell'allegato L/1 il riferimento si intende alle relative disposizioni della presente legge, come riportate nella colonna A dello stesso allegato L/1. 2. Restano fermi i termini fissati nelle disposizioni abrogate dall'art. 337 per l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti e per l'adozione di atti, in relazione alle norme riunite nella presente legge.