Art. 48 Anagrafe degli amministratori comunali 1. E' istituita presso la giunta regionale l'anagrafe degli amministratori comunali. 2. A tal fine i sindaci devono comunicare alla giunta regionale - ufficio elettorale - entro dieci giorni dall'adozione dei rispettivi provvedimenti deliberativi, la composizione del consiglio comunale, come risulta dopo la convalida degli eletti, e la composizione della giunta municipale con l'indicazione per ognuno dei componenti della carica ricoperta. 3. I sindaci devono inoltre restituire la scheda anagrafica di ogni singolo consigliere comunale, debitamente compilata e completa in ogni sua parte, secondo l'allegato A, che viene fornito dalla giunta regionale in occasione delle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale. 4. I sindaci devono, infine, comunicare qualsiasi variazione avvenuta nel corso del quinquennio di carica del consiglio comunale nella composizione del consiglio stesso e in quella della giunta municipale, entro dieci giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti, inviando nel contempo la scheda anagrafica del componente eventualmente subentrato. 5. Copia degli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 deve essere inviata anche alla giunta provinciale competente per territorio.