Art. 48 
 
               Anagrafe degli amministratori comunali 
 
  1.  E'  istituita  presso  la  giunta  regionale  l'anagrafe  degli
amministratori comunali. 
  2. A tal fine i sindaci devono comunicare alla giunta  regionale  -
ufficio elettorale - entro dieci giorni dall'adozione dei  rispettivi
provvedimenti deliberativi, la composizione del  consiglio  comunale,
come risulta dopo la convalida degli eletti, e la composizione  della
giunta municipale con l'indicazione per ognuno dei  componenti  della
carica ricoperta. 
  3. I sindaci devono inoltre restituire la scheda anagrafica di ogni
singolo consigliere comunale, debitamente  compilata  e  completa  in
ogni sua parte, secondo l'allegato A, che viene fornito dalla  giunta
regionale in occasione delle elezioni per il  rinnovo  del  consiglio
comunale. 
  4.  I  sindaci  devono,  infine,  comunicare  qualsiasi  variazione
avvenuta nel corso del quinquennio di carica del  consiglio  comunale
nella composizione del consiglio stesso  e  in  quella  della  giunta
municipale,   entro   dieci   giorni   dall'adozione   dei   relativi
provvedimenti,  inviando  nel  contempo  la  scheda  anagrafica   del
componente eventualmente subentrato. 
  5. Copia degli atti di cui ai commi 2, 3 e 4  deve  essere  inviata
anche alla giunta provinciale competente per territorio.