Art. 49 Attribuzioni del consiglio comunale 1. Il consiglio e' l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. 2. Il consiglio comunale discute e approva il documento programmatico del sindaco neo eletto. 3. Esso delibera: a) lo statuto dell'ente, delle aziende speciali e delle societa' a prevalente partecipazione del comune, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi; b) i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, il rendiconto della gestione, i piani strategici, i documenti di programmazione, i piani di settore, i programmi di opere pubbliche e i relativi piani finanziari, i piani territoriali e urbanistici, nonche' i programmi per la loro attuazione e le eventuali deroghe, i pareri da rendere nelle predette materie e quelli relativi ai piani di settore della provincia; c) i progetti preliminari nei casi fissati dallo statuto comunale; d) la disciplina del personale non riservata alla contrattazione collettiva e le dotazioni organiche complessive; e) la costituzione e la modificazione delle forme collaborative intercomunali di cui al capo VI del titolo I; f) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione; g) la disciplina generale, l'assunzione e la dismissione dei servizi pubblici locali, la scelta delle relative forme gestionali; h) la costituzione e la partecipazione a societa' per azioni o a responsabilita' limitata, nonche' la variazione o la dismissione delle quote di partecipazione per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali diverse dalla gestione di servizi pubblici; i) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, compresa la determinazione delle relative aliquote; j) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; k) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo; l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni di lavori che non siano previsti espressamente nel bilancio di previsione e relativa relazione previsionale o in altri atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario comunale o di altri funzionari; m) nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 13.000 abitanti la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende e istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati; n) ed inoltre su quelle materie che al consiglio comunale, ai sensi dell'art. 5, sono state espressamente attribuite dallo statuto. 4. Nei comuni della Provincia di Trento il consiglio comunale delibera la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni nonche' la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende e istituzioni a esso espressamente riservata dalla legge. 5. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via di urgenza da altri organi del comune, salvo, quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza. 6. Le nomine e le designazioni di cui alla lettera m) del comma 3 devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'elezione della giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione, si provvede ai sensi dell'art. 60, comma 7.