Art. 49 
 
                 Attribuzioni del consiglio comunale 
 
  1.  Il  consiglio  e'  l'organo  di  indirizzo   e   di   controllo
politico-amministrativo. 
  2.  Il  consiglio  comunale  discute   e   approva   il   documento
programmatico del sindaco neo eletto. 
  3. Esso delibera: 
    a) lo statuto dell'ente, delle aziende speciali e delle  societa'
a prevalente partecipazione del comune, i regolamenti,  l'ordinamento
degli uffici e dei servizi; 
    b) i bilanci annuali e pluriennali e le relative  variazioni,  il
rendiconto  della  gestione,  i  piani  strategici,  i  documenti  di
programmazione, i piani di settore, i programmi di opere pubbliche  e
i relativi piani finanziari,  i  piani  territoriali  e  urbanistici,
nonche' i programmi per la loro attuazione e le eventuali deroghe,  i
pareri da rendere nelle predette materie e quelli relativi  ai  piani
di settore della provincia; 
    c)  i  progetti  preliminari  nei  casi  fissati  dallo   statuto
comunale; 
    d) la disciplina del personale non riservata alla  contrattazione
collettiva e le dotazioni organiche complessive; 
    e) la costituzione e la modificazione delle  forme  collaborative
intercomunali di cui al capo VI del titolo I; 
    f) l'istituzione, i compiti e le norme  sul  funzionamento  degli
organismi di decentramento e di partecipazione; 
    g) la disciplina generale,  l'assunzione  e  la  dismissione  dei
servizi pubblici locali, la scelta delle relative forme gestionali; 
    h) la costituzione e la partecipazione a societa' per azioni o  a
responsabilita' limitata, nonche'  la  variazione  o  la  dismissione
delle  quote  di  partecipazione  per  lo  svolgimento  di  attivita'
imprenditoriali diverse dalla gestione di servizi pubblici; 
    i)  l'istituzione  e  l'ordinamento  dei  tributi,  compresa   la
determinazione delle relative aliquote; 
    j) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche  e
degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; 
    k) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi  successivi,
escluse  quelle  relative  alle  locazioni   di   immobili   e   alla
somministrazione  e  fornitura  di  beni  e   servizi   a   carattere
continuativo; 
    l)  gli  acquisti  e  le  alienazioni  immobiliari,  le  relative
permute, gli appalti  e  le  concessioni  di  lavori  che  non  siano
previsti  espressamente  nel  bilancio  di  previsione   e   relativa
relazione previsionale o in altri atti fondamentali del  consiglio  o
che  non  ne  costituiscano  mera  esecuzione  e  che  comunque,  non
rientrino nell'ordinaria amministrazione di  funzioni  e  servizi  di
competenza  della  giunta,  del  segretario  comunale  o   di   altri
funzionari; 
    m) nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione  fino  a
13.000 abitanti la nomina, la designazione e  la  revoca  dei  propri
rappresentanti  presso   enti,   aziende   e   istituzioni   operanti
nell'ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o
controllati; 
    n) ed inoltre su quelle materie che  al  consiglio  comunale,  ai
sensi dell'art. 5, sono state espressamente attribuite dallo statuto. 
  4. Nei comuni della  Provincia  di  Trento  il  consiglio  comunale
delibera  la  definizione  degli  indirizzi  per  la  nomina   e   la
designazione dei rappresentanti del comune  presso  enti,  aziende  e
istituzioni nonche' la nomina dei rappresentanti del consiglio presso
enti, aziende e istituzioni  a  esso  espressamente  riservata  dalla
legge. 
  5. Le deliberazioni in ordine agli argomenti  di  cui  al  presente
articolo non possono essere adottate  in  via  di  urgenza  da  altri
organi  del  comune,  salvo,  quelle  attinenti  alle  variazioni  di
bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei  sessanta  giorni
successivi, a pena di decadenza. 
  6. Le nomine e le designazioni di cui alla lettera m) del  comma  3
devono essere effettuate entro  quarantacinque  giorni  dall'elezione
della giunta o entro i termini di scadenza del  precedente  incarico.
In caso di mancata deliberazione, si provvede ai sensi dell'art.  60,
comma 7.