Art. 50 Progetti preliminari di opere pubbliche 1. Lo statuto comunale fissa l'importo minimo dei progetti preliminari di opere pubbliche da approvare in consiglio comunale. Tale importo non puo' essere superiore a 250 mila euro per i comuni fino a 1.000 abitanti, a 500 mila euro per i comuni da 1.001 a 3.000 abitanti, a 1 milione di euro per i comuni da 3.001 a 10.000 abitanti, a 2 milioni 500 mila euro per i comuni da 10.001 a 15.000 abitanti, a 5 milioni di euro per i comuni oltre i 15.000 abitanti.