Art. 50 
 
               Progetti preliminari di opere pubbliche 
 
  1.  Lo  statuto  comunale  fissa  l'importo  minimo  dei   progetti
preliminari di opere pubbliche da approvare  in  consiglio  comunale.
Tale importo non puo' essere superiore a 250 mila euro per  i  comuni
fino a 1.000 abitanti, a 500 mila euro per i comuni da 1.001 a  3.000
abitanti, a 1 milione  di  euro  per  i  comuni  da  3.001  a  10.000
abitanti, a 2 milioni 500 mila euro per i comuni da 10.001  a  15.000
abitanti, a 5 milioni di euro per i comuni oltre i 15.000 abitanti.