Art. 55 
 
              Parita' di accesso nella giunta comunale 
 
  1. La giunta comunale deve essere  composta  da  rappresentanti  di
entrambi i generi. La rappresentanza del  genere  meno  rappresentato
deve essere garantita almeno proporzionalmente alla  sua  consistenza
in consiglio comunale con arrotondamento all'unita' inferiore in caso
di  cifra  decimale  inferiore  a  cinquanta  e  con   arrotondamento
all'unita' superiore in caso di cifra decimale  pari  o  superiore  a
cinquanta. La rappresentanza in giunta  di  entrambi  i  generi  puo'
essere garantita mediante la nomina o l'elezione di un  cittadino/una
cittadina non facente parte del consiglio, in possesso dei  requisiti
previsti dall'art. 81, comma 1, anche  se  lo  statuto  comunale  non
prevede tale facolta'. 
  2. Qualora venga nominata o eletta una giunta comunale non composta
da rappresentanti dei due generi come previsto al comma 1, la  giunta
provinciale diffida  immediatamente  il  comune  ad  adeguarsi  entro
trenta giorni. Scaduto tale termine la  giunta  provinciale  provvede
allo scioglimento del consiglio  comunale  ai  sensi  dell'art.  193,
comma 1, lettera a).