Art. 55 Parita' di accesso nella giunta comunale 1. La giunta comunale deve essere composta da rappresentanti di entrambi i generi. La rappresentanza del genere meno rappresentato deve essere garantita almeno proporzionalmente alla sua consistenza in consiglio comunale con arrotondamento all'unita' inferiore in caso di cifra decimale inferiore a cinquanta e con arrotondamento all'unita' superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a cinquanta. La rappresentanza in giunta di entrambi i generi puo' essere garantita mediante la nomina o l'elezione di un cittadino/una cittadina non facente parte del consiglio, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 81, comma 1, anche se lo statuto comunale non prevede tale facolta'. 2. Qualora venga nominata o eletta una giunta comunale non composta da rappresentanti dei due generi come previsto al comma 1, la giunta provinciale diffida immediatamente il comune ad adeguarsi entro trenta giorni. Scaduto tale termine la giunta provinciale provvede allo scioglimento del consiglio comunale ai sensi dell'art. 193, comma 1, lettera a).