Art. 67 
 
                        Indennita' di carica 
 
  1. Al sindaco, al presidente del  consiglio,  ai  componenti  degli
organi esecutivi del comune, delle forme collaborative di cui al capo
VI del titolo I nonche' degli enti istituiti ai sensi dell'art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo  1974,  n.  279,  e'
attribuita un'indennita' mensile di carica fissata con  le  modalita'
indicate nel comma 3. 
  2. I consiglieri comunali, delle forme collaborative di cui al capo
VI del titolo I nonche' degli enti istituiti ai sensi dell'art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279,  hanno
diritto di percepire, nei limiti fissati dal comma 3, un  gettone  di
presenza per la partecipazione a consigli. I presidenti dei  consigli
dei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti  hanno  diritto  di
percepire un gettone di presenza per la partecipazione ai consigli di
importo pari a tre volte quello stabilito per i consiglieri comunali. 
  3. La misura dell'indennita' di carica e del gettone di presenza e'
determinata nel rispetto dei seguenti criteri con  regolamento  della
giunta regionale adottato, entro il 31 dicembre dell'anno  precedente
il turno  elettorale  generale,  sentita  la  competente  commissione
legislativa regionale, d'intesa con le giunte provinciali di Trento e
di Bolzano, le quali acquisiscono il parere del rispettivo  consiglio
dei comuni: 
    a) articolazione delle indennita'  in  rapporto  alla  dimensione
demografica degli enti, tenuto conto  delle  fluttuazioni  stagionali
della popolazione,  del  numero  delle  frazioni  dei  comuni,  delle
particolari funzioni assunte dagli enti, nonche' del tempo necessario
per l'espletamento del mandato e delle connesse responsabilita'; 
    b) nella provincia di Trento, determinazione  dell'indennita'  di
carica dei sindaci in rapporto al  trattamento  economico  lordo  dei
consiglieri della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e in misura: 
      1) non inferiore al 5 per cento e non superiore al 9 per cento,
per i comuni fino a 500 abitanti; 
      2) non inferiore al 7 per cento  e  non  superiore  al  13  per
cento, per i comuni da 501 fino a 2.000 abitanti; 
      3) non inferiore al 9 per cento  e  non  superiore  al  16  per
cento, per i comuni da  501  fino  a  2.000  abitanti  se  di  classe
segretarile superiore alla quarta; 
      4) non inferiore all'11 per cento e non  superiore  al  22  per
cento, per i comuni da 2.001 fino a 3.000 abitanti; 
      5) non inferiore al 12 per cento e  non  superiore  al  25  per
cento, per i comuni da 2.001 fino  a  3.000  abitanti  se  di  classe
segretarile superiore alla terza; 
      6) non inferiore al 12 per cento e  non  superiore  al  25  per
cento, per i comuni da 3.001 fino a 10.000 abitanti; 
      7) non inferiore al 13 per cento e  non  superiore  al  27  per
cento, per i comuni da 3.001 fino a  10.000  abitanti  se  di  classe
segretarile superiore alla terza; 
      8) non inferiore al 13 per cento e  non  superiore  al  53  per
cento, per i comuni da 10.001 fino a 30.000 abitanti; 
      9) non inferiore al 15 per cento e  non  superiore  al  60  per
cento, per i comuni da 30.001 fino a 50.000 abitanti; 
      10) non inferiore al 17 per cento e non  superiore  al  67  per
cento, per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti; 
    c) nella Provincia di Bolzano, determinazione dell'indennita'  di
carica dei sindaci in rapporto al  trattamento  economico  lordo  dei
consiglieri della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e in misura: 
      1) non inferiore al 9 per cento  e  non  superiore  al  15  per
cento, per i comuni fino a 500 abitanti; 
      2) non inferiore al 12 per cento e  non  superiore  al  23  per
cento, per i comuni da 501 fino a 2.000 abitanti; 
      3) non inferiore al 16 per cento e  non  superiore  al  32  per
cento, per i comuni da 2.001 fino a 3.000 abitanti; 
      4) non inferiore al 17,5 per cento e non superiore  al  35  per
cento, per i comuni da 2.001 fino  a  3.000  abitanti  se  di  classe
segretarile superiore alla terza; 
      5) non inferiore al 18 per cento e  non  superiore  al  36  per
cento, per i comuni da 3.001 fino a 10.000 abitanti; 
      6) non inferiore al 19,5 per cento e non superiore  al  39  per
cento, per i comuni da 3.001 fino a  10.000  abitanti  se  di  classe
segretarile superiore alla terza; 
      7) non inferiore al 30 per cento e  non  superiore  al  60  per
cento, per i comuni da 10.001 fino a 15.000 abitanti; 
      8) non inferiore al 35 per cento e  non  superiore  al  70  per
cento, per i comuni da 15.001 fino a 17.500 abitanti; 
      9) non inferiore al 38 per cento e  non  superiore  al  75  per
cento, per i comuni da 17.501 fino a 30.000 abitanti; 
      10) non inferiore al 40 per cento e non  superiore  all'80  per
cento, per i comuni da 30.001 fino a 50.000 abitanti; 
      11) non inferiore al 50 per cento e non superiore  al  100  per
cento, per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti; 
    d) determinazione dell'indennita' di carica  del  vicesindaco  in
rapporto all'indennita' di carica del sindaco e in misura: 
      1) non inferiore al 20 per cento e  non  superiore  al  50  per
cento, per i comuni fino a 50.000 abitanti; 
      2) non inferiore al 50 per cento e  non  superiore  al  75  per
cento, per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti; 
    e) determinazione dell'indennita' di carica  degli  assessori  in
rapporto all'indennita' di carica del sindaco e in misura: 
      1) non superiore al 30  per  cento  nei  comuni  fino  a  2.000
abitanti; 
      2) non superiore al 50 per cento nei comuni con piu'  di  2.000
abitanti; 
    f) determinazione delle indennita' di carica per il  sindaco,  il
vicesindaco e gli assessori dei comuni con  popolazione  superiore  a
10.000 abitanti nella misura massima esclusivamente  nell'ipotesi  di
incarico svolto a tempo pieno; 
    g) determinazione dell'indennita' di carica dei presidenti e  dei
componenti degli organi esecutivi delle forme collaborative di cui al
capo VI del titolo I nella  misura  prevista  per  il  comune  avente
maggiore popolazione fra quelli partecipanti; 
    h) determinazione dell'indennita' di carica  dei  presidenti  dei
consigli dei comuni con popolazione superiore a 10.000  abitanti,  in
misura non superiore al  50  per  cento  di  quella  prevista  per  i
rispettivi assessori comunali; 
    i) determinazione del gettone di presenza in misura non inferiore
a quanto stabilito per i comuni di classe demografica  immediatamente
superiore dal decreto ministeriale di cui al comma 8 dell'art. 82 del
decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267;  per  i  comuni  con
popolazione superiore a 30.000 abitanti  la  misura  del  gettone  di
presenza non puo' essere inferiore a  quella  prevista  dal  medesimo
decreto per i comuni della classe demografica piu' elevata. 
  4. E' vietato il cumulo di indennita' e il cumulo di  indennita'  e
gettoni   di   presenza   comunque   percepiti   per    le    cariche
contemporaneamente rivestite negli enti indicati  nel  comma  1.  Per
tali cariche e' consentito il cumulo dei soli  gettoni  di  presenza.
Per quanto riguarda  il  cumulo  dell'indennita'  e  dei  gettoni  di
presenza dei componenti degli organi delle  amministrazioni  comunali
con le indennita' e i gettoni di presenza dei componenti degli organi
delle  comunita'  della  Provincia  di   Trento   si   applicano   le
disposizioni della legge provinciale. 
  5. In deroga a quanto disposto dal comma 4, a decorrere dalla  data
del turno elettorale generale dell'anno 2015 e' consentito il  cumulo
dell'indennita' prevista per le cariche  di  sindaco,  vicesindaco  e
assessore dei comuni della Provincia di Bolzano con il 60  per  cento
dell'indennita' prevista per le cariche di presidente, vicepresidente
e assessore delle comunita' comprensoriali della medesima provincia e
con i gettoni di presenza attribuiti ai componenti dei consigli delle
comunita' comprensoriali. 
  6. Agli amministratori ai quali viene corrisposta  l'indennita'  di
carica non e' dovuto alcun gettone per la partecipazione alle  sedute
degli organi collegiali del medesimo ente. 
  7.  Gli  enti  indicati  nel  comma  1   possono   determinare   la
corresponsione di un gettone di presenza per la  partecipazione  alle
commissioni consiliari  e  alle  commissioni  previste  per  legge  o
regolamento in una misura non superiore al 50  per  cento  di  quella
spettante ai componenti dei rispettivi consigli. 
  8. La misura del gettone di presenza rimane  quella  fissata  dallo
statuto comunale  al  momento  dell'entrata  in  vigore  della  legge
regionale 22 dicembre 2004, n. 7, se di importo  superiore  a  quello
stabilito dal regolamento della giunta regionale. 
  9. Al  presidente  e  ai  componenti  degli  organi  esecutivi  dei
consorzi obbligatori di funzione  di  cui  all'art.  38  puo'  essere
attribuita dall'assemblea  del  consorzio  un'indennita'  mensile  di
carica nella misura non superiore al 30 per cento di quella  prevista
per il comune avente maggiore  popolazione  fra  quelli  appartenenti
all'ambito territoriale  di  competenza  del  consorzio  stesso,  con
esclusione dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e a
condizione che il consorzio abbia piena autonomia di bilancio.