Art. 67 Indennita' di carica 1. Al sindaco, al presidente del consiglio, ai componenti degli organi esecutivi del comune, delle forme collaborative di cui al capo VI del titolo I nonche' degli enti istituiti ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, e' attribuita un'indennita' mensile di carica fissata con le modalita' indicate nel comma 3. 2. I consiglieri comunali, delle forme collaborative di cui al capo VI del titolo I nonche' degli enti istituiti ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal comma 3, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli. I presidenti dei consigli dei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti hanno diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione ai consigli di importo pari a tre volte quello stabilito per i consiglieri comunali. 3. La misura dell'indennita' di carica e del gettone di presenza e' determinata nel rispetto dei seguenti criteri con regolamento della giunta regionale adottato, entro il 31 dicembre dell'anno precedente il turno elettorale generale, sentita la competente commissione legislativa regionale, d'intesa con le giunte provinciali di Trento e di Bolzano, le quali acquisiscono il parere del rispettivo consiglio dei comuni: a) articolazione delle indennita' in rapporto alla dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, del numero delle frazioni dei comuni, delle particolari funzioni assunte dagli enti, nonche' del tempo necessario per l'espletamento del mandato e delle connesse responsabilita'; b) nella provincia di Trento, determinazione dell'indennita' di carica dei sindaci in rapporto al trattamento economico lordo dei consiglieri della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e in misura: 1) non inferiore al 5 per cento e non superiore al 9 per cento, per i comuni fino a 500 abitanti; 2) non inferiore al 7 per cento e non superiore al 13 per cento, per i comuni da 501 fino a 2.000 abitanti; 3) non inferiore al 9 per cento e non superiore al 16 per cento, per i comuni da 501 fino a 2.000 abitanti se di classe segretarile superiore alla quarta; 4) non inferiore all'11 per cento e non superiore al 22 per cento, per i comuni da 2.001 fino a 3.000 abitanti; 5) non inferiore al 12 per cento e non superiore al 25 per cento, per i comuni da 2.001 fino a 3.000 abitanti se di classe segretarile superiore alla terza; 6) non inferiore al 12 per cento e non superiore al 25 per cento, per i comuni da 3.001 fino a 10.000 abitanti; 7) non inferiore al 13 per cento e non superiore al 27 per cento, per i comuni da 3.001 fino a 10.000 abitanti se di classe segretarile superiore alla terza; 8) non inferiore al 13 per cento e non superiore al 53 per cento, per i comuni da 10.001 fino a 30.000 abitanti; 9) non inferiore al 15 per cento e non superiore al 60 per cento, per i comuni da 30.001 fino a 50.000 abitanti; 10) non inferiore al 17 per cento e non superiore al 67 per cento, per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti; c) nella Provincia di Bolzano, determinazione dell'indennita' di carica dei sindaci in rapporto al trattamento economico lordo dei consiglieri della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e in misura: 1) non inferiore al 9 per cento e non superiore al 15 per cento, per i comuni fino a 500 abitanti; 2) non inferiore al 12 per cento e non superiore al 23 per cento, per i comuni da 501 fino a 2.000 abitanti; 3) non inferiore al 16 per cento e non superiore al 32 per cento, per i comuni da 2.001 fino a 3.000 abitanti; 4) non inferiore al 17,5 per cento e non superiore al 35 per cento, per i comuni da 2.001 fino a 3.000 abitanti se di classe segretarile superiore alla terza; 5) non inferiore al 18 per cento e non superiore al 36 per cento, per i comuni da 3.001 fino a 10.000 abitanti; 6) non inferiore al 19,5 per cento e non superiore al 39 per cento, per i comuni da 3.001 fino a 10.000 abitanti se di classe segretarile superiore alla terza; 7) non inferiore al 30 per cento e non superiore al 60 per cento, per i comuni da 10.001 fino a 15.000 abitanti; 8) non inferiore al 35 per cento e non superiore al 70 per cento, per i comuni da 15.001 fino a 17.500 abitanti; 9) non inferiore al 38 per cento e non superiore al 75 per cento, per i comuni da 17.501 fino a 30.000 abitanti; 10) non inferiore al 40 per cento e non superiore all'80 per cento, per i comuni da 30.001 fino a 50.000 abitanti; 11) non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento, per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti; d) determinazione dell'indennita' di carica del vicesindaco in rapporto all'indennita' di carica del sindaco e in misura: 1) non inferiore al 20 per cento e non superiore al 50 per cento, per i comuni fino a 50.000 abitanti; 2) non inferiore al 50 per cento e non superiore al 75 per cento, per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti; e) determinazione dell'indennita' di carica degli assessori in rapporto all'indennita' di carica del sindaco e in misura: 1) non superiore al 30 per cento nei comuni fino a 2.000 abitanti; 2) non superiore al 50 per cento nei comuni con piu' di 2.000 abitanti; f) determinazione delle indennita' di carica per il sindaco, il vicesindaco e gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti nella misura massima esclusivamente nell'ipotesi di incarico svolto a tempo pieno; g) determinazione dell'indennita' di carica dei presidenti e dei componenti degli organi esecutivi delle forme collaborative di cui al capo VI del titolo I nella misura prevista per il comune avente maggiore popolazione fra quelli partecipanti; h) determinazione dell'indennita' di carica dei presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, in misura non superiore al 50 per cento di quella prevista per i rispettivi assessori comunali; i) determinazione del gettone di presenza in misura non inferiore a quanto stabilito per i comuni di classe demografica immediatamente superiore dal decreto ministeriale di cui al comma 8 dell'art. 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti la misura del gettone di presenza non puo' essere inferiore a quella prevista dal medesimo decreto per i comuni della classe demografica piu' elevata. 4. E' vietato il cumulo di indennita' e il cumulo di indennita' e gettoni di presenza comunque percepiti per le cariche contemporaneamente rivestite negli enti indicati nel comma 1. Per tali cariche e' consentito il cumulo dei soli gettoni di presenza. Per quanto riguarda il cumulo dell'indennita' e dei gettoni di presenza dei componenti degli organi delle amministrazioni comunali con le indennita' e i gettoni di presenza dei componenti degli organi delle comunita' della Provincia di Trento si applicano le disposizioni della legge provinciale. 5. In deroga a quanto disposto dal comma 4, a decorrere dalla data del turno elettorale generale dell'anno 2015 e' consentito il cumulo dell'indennita' prevista per le cariche di sindaco, vicesindaco e assessore dei comuni della Provincia di Bolzano con il 60 per cento dell'indennita' prevista per le cariche di presidente, vicepresidente e assessore delle comunita' comprensoriali della medesima provincia e con i gettoni di presenza attribuiti ai componenti dei consigli delle comunita' comprensoriali. 6. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennita' di carica non e' dovuto alcun gettone per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali del medesimo ente. 7. Gli enti indicati nel comma 1 possono determinare la corresponsione di un gettone di presenza per la partecipazione alle commissioni consiliari e alle commissioni previste per legge o regolamento in una misura non superiore al 50 per cento di quella spettante ai componenti dei rispettivi consigli. 8. La misura del gettone di presenza rimane quella fissata dallo statuto comunale al momento dell'entrata in vigore della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7, se di importo superiore a quello stabilito dal regolamento della giunta regionale. 9. Al presidente e ai componenti degli organi esecutivi dei consorzi obbligatori di funzione di cui all'art. 38 puo' essere attribuita dall'assemblea del consorzio un'indennita' mensile di carica nella misura non superiore al 30 per cento di quella prevista per il comune avente maggiore popolazione fra quelli appartenenti all'ambito territoriale di competenza del consorzio stesso, con esclusione dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e a condizione che il consorzio abbia piena autonomia di bilancio.