Art. 72 
 
                         Sistema elettorale 
 
  1. Nei comuni della Provincia di  Trento  con  popolazione  fino  a
3.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si  effettua  con
il sistema maggioritario contestualmente all'elezione del sindaco. 
  2. Nei comuni con popolazione  superiore  a  3.000  abitanti  della
Provincia di Trento, il sindaco e' eletto a  suffragio  universale  e
diretto. L'elezione dei consiglieri comunali e'  effettuata  su  base
proporzionale. 
  3. Nei comuni della Provincia di Bolzano, il sindaco  e'  eletto  a
suffragio universale e diretto. Salvo quanto specificamente  previsto
per l'elezione del consiglio  comunale  di  Bolzano,  l'elezione  dei
consiglieri  comunali  e'  effettuata  a  scrutinio  di   lista   con
rappresentanza  proporzionale  ottenuta  col  metodo  del   quoziente
naturale e dei piu' alti resti. E' data facolta' di collegamento  tra
le liste ai fini della determinazione dei maggiori resti. 
  4.  Gli  elettori  di  un  comune   concorrono   tutti   ugualmente
all'elezione di ogni consigliere e del sindaco. Ogni ripartizione per
frazione e' esclusa.