Art. 72 Sistema elettorale 1. Nei comuni della Provincia di Trento con popolazione fino a 3.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con il sistema maggioritario contestualmente all'elezione del sindaco. 2. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della Provincia di Trento, il sindaco e' eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione dei consiglieri comunali e' effettuata su base proporzionale. 3. Nei comuni della Provincia di Bolzano, il sindaco e' eletto a suffragio universale e diretto. Salvo quanto specificamente previsto per l'elezione del consiglio comunale di Bolzano, l'elezione dei consiglieri comunali e' effettuata a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale ottenuta col metodo del quoziente naturale e dei piu' alti resti. E' data facolta' di collegamento tra le liste ai fini della determinazione dei maggiori resti. 4. Gli elettori di un comune concorrono tutti ugualmente all'elezione di ogni consigliere e del sindaco. Ogni ripartizione per frazione e' esclusa.