Art. 88 Fonti 1. Sono regolate con legge ovvero, sulla base di norme di legge, con regolamenti o atti amministrativi del comune, le seguenti materie: a) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici; b) gli organi, gli uffici e i modi di conferimento della titolarita' dei medesimi; c) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro; d) i ruoli e le dotazioni organiche, nonche' la loro consistenza complessiva. Le dotazioni complessive di ciascuna qualifica e profilo professionale sono definite previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; e) le responsabilita' giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative; f) la disciplina della responsabilita' e delle incompatibilita' tra l'impiego pubblico e altre attivita' e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici. 2. I rapporti di lavoro del personale dei comuni sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa, salvi i limiti stabiliti dalla presente legge per il perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione amministrativa sono indirizzate. 3. E' riservata alla contrattazione collettiva provinciale la determinazione dei diritti e degli obblighi pertinenti al rapporto di lavoro. 4. Nelle materie disciplinate dalla legge regionale, i contratti collettivi possono introdurre una diversa disciplina solo ove cio' sia espressamente consentito dalla legge stessa o qualora si tratti di materia riservata alla contrattazione ai sensi del comma 3.