Art. 88 
 
                                Fonti 
 
  1. Sono regolate con legge ovvero, sulla base di  norme  di  legge,
con  regolamenti  o  atti  amministrativi  del  comune,  le  seguenti
materie: 
    a) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici; 
    b) gli  organi,  gli  uffici  e  i  modi  di  conferimento  della
titolarita' dei medesimi; 
    c) i procedimenti di selezione  per  l'accesso  al  lavoro  e  di
avviamento al lavoro; 
    d) i ruoli e le dotazioni organiche, nonche' la loro  consistenza
complessiva. Le dotazioni complessive di ciascuna qualifica e profilo
professionale sono definite previa informazione  alle  organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative; 
    e) le responsabilita' giuridiche attinenti ai  singoli  operatori
nell'espletamento di procedure amministrative; 
    f) la disciplina della responsabilita' e  delle  incompatibilita'
tra l'impiego pubblico e altre attivita'  e  i  casi  di  divieto  di
cumulo di impieghi e incarichi pubblici. 
  2. I rapporti di lavoro del personale dei comuni sono  disciplinati
dalle disposizioni del capo I, titolo II,  del  libro  V  del  codice
civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa,
salvi i limiti stabiliti dalla presente legge  per  il  perseguimento
degli   interessi   generali   cui   l'organizzazione   e    l'azione
amministrativa sono indirizzate. 
  3. E'  riservata  alla  contrattazione  collettiva  provinciale  la
determinazione dei diritti e degli obblighi pertinenti al rapporto di
lavoro. 
  4. Nelle materie disciplinate dalla legge  regionale,  i  contratti
collettivi possono introdurre una diversa disciplina  solo  ove  cio'
sia espressamente consentito dalla legge stessa o qualora  si  tratti
di materia riservata alla contrattazione ai sensi del comma 3.