Art. 90 
 
                      Potere di organizzazione 
 
  1.  Nell'ambito  delle  leggi  e  degli  atti   organizzativi,   le
determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti
l'organizzazione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva
dagli organi preposti alla gestione, tenuto conto nell'individuazione
degli stessi organi di quanto eventualmente  previsto  nello  statuto
comunale ai sensi dell'art. 5,  con  la  capacita'  e  i  poteri  del
privato datore  di  lavoro,  fatta  salva  la  sola  informazione  ai
sindacati, ove prevista nei contratti collettivi.