Art. 94 
 
                 Conoscenza delle lingue non materne 
 
  1. Per essere assunti in servizio nei  comuni  della  Provincia  di
Bolzano e' necessario avere la conoscenza  delle  lingue  italiana  e
tedesca; tale conoscenza  viene  accertata  mediante  il  superamento
dell'esame previsto dalle norme contenute nel DPR 26 luglio 1976,  n.
752 e successive modificazioni. Dette norme si applicano anche per la
dichiarazione di appartenenza ai gruppi linguistici. Per la nomina  a
impiegato dei comuni ove si parla  ladino,  e'  necessaria  anche  la
conoscenza della lingua ladina. 
  2. Per i comuni ladini della valle di Fassa trovano applicazione le
disposizioni recate dal decreto legislativo 16 dicembre 1993, n.  592
e successive modificazioni.