Art. 94 Conoscenza delle lingue non materne 1. Per essere assunti in servizio nei comuni della Provincia di Bolzano e' necessario avere la conoscenza delle lingue italiana e tedesca; tale conoscenza viene accertata mediante il superamento dell'esame previsto dalle norme contenute nel DPR 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni. Dette norme si applicano anche per la dichiarazione di appartenenza ai gruppi linguistici. Per la nomina a impiegato dei comuni ove si parla ladino, e' necessaria anche la conoscenza della lingua ladina. 2. Per i comuni ladini della valle di Fassa trovano applicazione le disposizioni recate dal decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 e successive modificazioni.