Art. 99 Procedura di concorso 1. Sono disciplinati dal regolamento organico: a) le modalita' di svolgimento delle prove concorsuali e delle prove selettive; b) la composizione e gli adempimenti delle commissioni esaminatrici; c) i criteri generali preordinati alla valutazione dei titoli. 2. Nei casi in cui l'assunzione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. 3. I comuni possono stipulare apposite convenzioni con altre amministrazioni o con le associazioni rappresentative dei comuni per disciplinare l'effettuazione di concorsi unici per il reclutamento del rispettivo personale.