Art. 99 
 
                        Procedura di concorso 
 
  1. Sono disciplinati dal regolamento organico: 
    a) le modalita' di svolgimento delle prove  concorsuali  e  delle
prove selettive; 
    b)  la  composizione  e   gli   adempimenti   delle   commissioni
esaminatrici; c) i criteri generali preordinati alla valutazione  dei
titoli. 
  2. Nei casi in  cui  l'assunzione  a  determinati  profili  avvenga
mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione dei  titoli,
previa individuazione  dei  criteri,  e'  effettuata  dopo  le  prove
scritte  e  prima  che  si  proceda  alla  correzione  dei   relativi
elaborati. 
  3. I  comuni  possono  stipulare  apposite  convenzioni  con  altre
amministrazioni o con le associazioni rappresentative dei comuni  per
disciplinare l'effettuazione di concorsi unici  per  il  reclutamento
del rispettivo personale.