Art. 2 
 
       Modifica dell'art. 20 della legge regionale n. 29/2017 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 20 della legge regionale  n.  29/2017,
sono inseriti i seguenti: 
    «2-bis.  Il  trasferimento  di  risorse  umane,   beni,   risorse
finanziarie, strumentali,  organizzative  e  dei  rapporti  attivi  e
passivi connessi all'esercizio delle funzioni e  delle  attivita'  in
materia di servizi per il lavoro e' effettuato tramite accodi tra  la
Regione, ALFA, le province e la Citta' metropolitana di Genova. 
    2-ter. La conclusione dei procedimenti e dei progetti riguardanti
le funzioni dei servizi per l'impiego e del collocamento mirato  gia'
avviati al momento del trasferimento del personale ai sensi del comma
2, rimane di competenza delle province e della Citta'  metropolitana,
compresi i progetti e le attivita' finanziate  con  il  POR  CRO  FSE
2014/2020. 
    2-quater. Le province e la  Citta'  metropolitana  mantengono  la
titolarita' dei rapporti  attivi  e  passivi  generati  dai  suddetti
procedimenti e progetti avviati,  curano  l'eventuale  contenzioso  e
l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono. 
    2-quinquies. Per la conclusione delle procedure e delle attivita'
di cui ai commi 2-ter e 2-quater restano nella  disponibilita'  delle
province e della Citta' metropolitana le relative risorse finanziarie
e le province  e  la  Citta'  metropolitana  si  avvalgono  a  titolo
gratuito del personale  trasferito  ad  ALFA,  secondo  le  modalita'
stabilite negli accordi di cui al comma 2-bis.».