Art. 2 Modifica dell'art. 20 della legge regionale n. 29/2017 1. Dopo il comma 2 dell'art. 20 della legge regionale n. 29/2017, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Il trasferimento di risorse umane, beni, risorse finanziarie, strumentali, organizzative e dei rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni e delle attivita' in materia di servizi per il lavoro e' effettuato tramite accodi tra la Regione, ALFA, le province e la Citta' metropolitana di Genova. 2-ter. La conclusione dei procedimenti e dei progetti riguardanti le funzioni dei servizi per l'impiego e del collocamento mirato gia' avviati al momento del trasferimento del personale ai sensi del comma 2, rimane di competenza delle province e della Citta' metropolitana, compresi i progetti e le attivita' finanziate con il POR CRO FSE 2014/2020. 2-quater. Le province e la Citta' metropolitana mantengono la titolarita' dei rapporti attivi e passivi generati dai suddetti procedimenti e progetti avviati, curano l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono. 2-quinquies. Per la conclusione delle procedure e delle attivita' di cui ai commi 2-ter e 2-quater restano nella disponibilita' delle province e della Citta' metropolitana le relative risorse finanziarie e le province e la Citta' metropolitana si avvalgono a titolo gratuito del personale trasferito ad ALFA, secondo le modalita' stabilite negli accordi di cui al comma 2-bis.».