Art. 11 Diritto alla protezione dei dati personali 1. L'amministrazione regionale consente l'accesso ai documenti amministrativi da essa formati o detenuti, fatto salvo il diritto alla protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 86 del regolamento (UE) 2016/679. 2. L'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali e' consentito nei limiti di cui agli articoli 59 e 60 del d.lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 3. L'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi contenenti dati sensibili ed il relativo trattamento sono consentiti per finalita' di rilevante interesse pubblico ai sensi dell' articolo 59 del d.lgs. 196/2003.