Art. 11 
 
             Diritto alla protezione dei dati personali 
 
  1. L'amministrazione  regionale  consente  l'accesso  ai  documenti
amministrativi da essa formati o detenuti,  fatto  salvo  il  diritto
alla protezione dei dati personali  ai  sensi  dell'articolo  86  del
regolamento (UE) 2016/679. 
  2. L'esercizio del diritto di accesso ai  documenti  amministrativi
contenenti dati personali  e'  consentito  nei  limiti  di  cui  agli
articoli 59 e 60 del d.lgs 196/2003 (Codice in materia di  protezione
dei dati personali). 
  3. L'esercizio del diritto di accesso ai  documenti  amministrativi
contenenti dati sensibili ed il relativo trattamento sono  consentiti
per finalita' di rilevante interesse pubblico ai sensi dell' articolo
59 del d.lgs. 196/2003.