Art. 10 Modifiche all'art. 25 del r.r. 7/R/2015 1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell' art. 25 e' aggiunta la seguente: «b-bis) aziende e societa' controllate dalla regione per l'adempimento dei rispettivi compiti istituzionali o per il perseguimento di finalita' di interesse pubblico strettamente correlate ai loro compiti istituzionali, su richiesta dei medesimi. Dell'attribuzione in uso gratuito o a canone ricognitorio dei beni regionali si tiene conto in sede di erogazione a favore dei soggetti indicati dei contributi a carico del bilancio regionale». 2. Il comma 4 dell'art. 25 e' sostituito dal seguente: «4. Si puo' far luogo ad attribuzione in uso gratuito di immobili regionali ai soggetti di cui alle lettere a), b) e b-bis del comma 1: a) se tali soggetti agiscono in condizioni di reciprocita'; b) in considerazione della particolare rilevanza dei progetti di cui al comma 1, lettera b), cosi' come promossi da detti soggetti; c) quando la gratuita' dell'uso dell'immobile sia dedotta in appositi atti convenzionali in ragione della specificita' della finalita' perseguita dall'utilizzatore del bene.».