Art. 10 
 
               Modifiche all'art. 25 del r.r. 7/R/2015 
 
  1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'  art.  25  e'  aggiunta  la
seguente: 
  «b-bis)  aziende  e  societa'   controllate   dalla   regione   per
l'adempimento  dei  rispettivi  compiti  istituzionali   o   per   il
perseguimento  di  finalita'  di  interesse   pubblico   strettamente
correlate ai loro compiti istituzionali, su richiesta  dei  medesimi.
Dell'attribuzione in uso gratuito o a canone  ricognitorio  dei  beni
regionali si tiene conto in sede di erogazione a favore dei  soggetti
indicati dei contributi a carico del bilancio regionale». 
  2. Il comma 4 dell'art. 25 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Si puo' far luogo ad attribuzione in uso gratuito  di  immobili
regionali ai soggetti di cui alle lettere a), b) e b-bis del comma 1: 
    a) se tali soggetti agiscono in condizioni di reciprocita'; 
    b) in considerazione della particolare rilevanza dei progetti  di
cui al comma 1, lettera b), cosi' come promossi da detti soggetti; 
    c) quando la gratuita'  dell'uso  dell'immobile  sia  dedotta  in
appositi atti  convenzionali  in  ragione  della  specificita'  della
finalita' perseguita dall'utilizzatore del bene.».